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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44371/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la conferma della misura custodiale (carcere) e la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari relative ai reati contestati (art. 416, commi 1 e 2; art. 416‑bis.1; art. 452 quaterdecies c.p.). Le censure principali riguardavano: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione per aver il giudice di rinvio riprodotto argomentazioni già ritenute vizianti dalla Corte di cassazione; 2) mancata valutazione puntuale delle consulenze tecniche e delle produzioni difensive sulla natura del materiale conferito (sottoprodotto vs rifiuto); 3) insufficiente individualizzazione e concrezione degli elementi a carico del ricorrente (affidamento e ruolo effettivo in azienda, singoli episodi di partecipazione ai reati); 4) valutazione non adeguata della attendibilità e del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 5) mancata dimostrazione della consapevolezza dell'aggravante mafiosa ex art. 416‑bis.1 c.p.; 6) carenza motivazionale circa la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte, posto che i fatti risalgono al periodo 2014‑2018 e non erano state indicate prove specifiche di rischio attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame del 18/05/2023 per vizi di motivazione su più profili (in particolare: omessa e/o insufficiente valutazione delle consulenze tecniche sulla natura del materiale; mancata specifica disamina delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori rispetto alla posizione individuale del ricorrente; carenza nell'illustrare elementi concreti relativi alla partecipazione associativa e all'aggravante mafiosa; valutazione non adeguatamente individualizzata delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione). In conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte motivazionale e ha disposto il rinvio al giudice competente per un nuovo esame conformemente ai principi enunciati (richiedendo analisi puntuale delle consulenze tecniche, maggiori elementi di individualizzazione dell'indagato e motivazione specifica sull'attualità delle esigenze cautelari). In sintesi: accoglimento parziale del ricorso con annullamento e rinvio per nuovo giudizio coerente con le indicazioni della Cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio è vincolato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione: non può riprodurre i medesimi argomenti già ritenuti viziati e deve motivare puntualmente sui punti specifici indicati dalla Cassazione
  • Le consulenze tecniche e le produzioni difensive che sollevano questioni di fatto o di natura tecnico‑scientifica non possono essere liquidate come irrilevanti senza un esame motivato; se la qualificazione del materiale (sottoprodotto vs rifiuto) è rilevante per l'imputazione, il giudice deve valutarle concretamente
  • La mera carica formale (es. amministratore 'di facciata') o la semplice appartenenza familiare non bastano a provare consapevolezza o partecipazione: servono elementi concreti che colleghino il singolo alle scelte e alle condotte illecite
  • L'aggravante mafiosa ex art. 416‑bis.1 richiede prova o elementi indiziari della consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa; tale consapevolezza può essere anche di tipo eventuale ma deve essere adeguatamente motivata
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate singolarmente e motivate: non è sufficiente richiamarne l'esistenza, il giudice deve spiegare perché le ritiene credibili e come esse riscontrano altre fonti probatorie
  • La mera assenza di documentazione formale non costituisce di per sé prova di illiceità; tuttavia, l'assenza di tracciabilità, unita a falsificazioni e a riscontri intercettivi, può legittimare l'attribuzione della natura di rifiuto al materiale conferito
  • Sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione il giudice deve dare motivazione individualizzata e attuale: i fatti remoti richiedono elementi specifici che giustifichino il rischio di proseguimento delle attività illecite nel presente
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito ma il giudice del rinvio deve esplicitare le chiavi interpretative adottate e collegarle alle contestazioni mosse al singolo indagato

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