Cassazione Penale, Sentenza n. 44371/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la conferma della misura custodiale (carcere) e la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari relative ai reati contestati (art. 416, commi 1 e 2; art. 416‑bis.1; art. 452 quaterdecies c.p.). Le censure principali riguardavano: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione per aver il giudice di rinvio riprodotto argomentazioni già ritenute vizianti dalla Corte di cassazione; 2) mancata valutazione puntuale delle consulenze tecniche e delle produzioni difensive sulla natura del materiale conferito (sottoprodotto vs rifiuto); 3) insufficiente individualizzazione e concrezione degli elementi a carico del ricorrente (affidamento e ruolo effettivo in azienda, singoli episodi di partecipazione ai reati); 4) valutazione non adeguata della attendibilità e del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 5) mancata dimostrazione della consapevolezza dell'aggravante mafiosa ex art. 416‑bis.1 c.p.; 6) carenza motivazionale circa la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte, posto che i fatti risalgono al periodo 2014‑2018 e non erano state indicate prove specifiche di rischio attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame del 18/05/2023 per vizi di motivazione su più profili (in particolare: omessa e/o insufficiente valutazione delle consulenze tecniche sulla natura del materiale; mancata specifica disamina delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori rispetto alla posizione individuale del ricorrente; carenza nell'illustrare elementi concreti relativi alla partecipazione associativa e all'aggravante mafiosa; valutazione non adeguatamente individualizzata delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione). In conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte motivazionale e ha disposto il rinvio al giudice competente per un nuovo esame conformemente ai principi enunciati (richiedendo analisi puntuale delle consulenze tecniche, maggiori elementi di individualizzazione dell'indagato e motivazione specifica sull'attualità delle esigenze cautelari). In sintesi: accoglimento parziale del ricorso con annullamento e rinvio per nuovo giudizio coerente con le indicazioni della Cassazione.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
La fattispecie associativa richiede l'individuazione di elementi fattuali specifici di partecipazione e di concorso nell'organizzazione; il giudice deve motivare come le prove si riferiscono concretamente al singolo indagato
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante per agevolazione di associazione mafiosa)
L'aggravante ha natura soggettiva: occorre la consapevolezza, anche a titolo di dolo eventuale, dell'agevolazione dell'associazione mafiosa; non è sufficiente la mera vicinanza familiare o formale qualifica societaria, va dimostrata la coscienza e volontà dell'agevolazione
art. 452‑quaterdecies cod. pen. (traffico illecito di rifiuti / illeciti ambientali)
La condotta abusiva ambientale comprende non solo l'assenza di autorizzazioni ma anche la violazione di norme/regole amministrative e la gestione difforme dall'attività autorizzata; il conferimento di materiale presentato come legno vergine ma non tracciabile o falsificato può qualificarsi come rifiuto e integra il reato
art. 183 del codice dell'ambiente (definizione di rifiuto)
La qualificazione del materiale come rifiuto o sottoprodotto dipende dalla effettiva tracciabilità e conformità alle norme; la mancanza di certificazioni e le falsificazioni sulla provenienza rendono il materiale assimilabile a rifiuto
art. 184‑bis del codice dell'ambiente (sottoprodotto)
La disciplina del sottoprodotto richiede il rispetto di condizioni e tracciabilità; l'asserita natura di sottoprodotto non esclude la responsabilità qualora il materiale sia conferito come legno vergine mediante falsificazioni
art. 627 cod. proc. pen. (motivi di ricorso e forma della motivazione)
Nel giudizio di cassazione si può censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha richiamato il dovere del giudice di rinvio di conformarsi ai principi della sentenza di annullamento e di motivare specificamente i punti oggetto di censura
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione: non può riprodurre i medesimi argomenti già ritenuti viziati e deve motivare puntualmente sui punti specifici indicati dalla Cassazione
- Le consulenze tecniche e le produzioni difensive che sollevano questioni di fatto o di natura tecnico‑scientifica non possono essere liquidate come irrilevanti senza un esame motivato; se la qualificazione del materiale (sottoprodotto vs rifiuto) è rilevante per l'imputazione, il giudice deve valutarle concretamente
- La mera carica formale (es. amministratore 'di facciata') o la semplice appartenenza familiare non bastano a provare consapevolezza o partecipazione: servono elementi concreti che colleghino il singolo alle scelte e alle condotte illecite
- L'aggravante mafiosa ex art. 416‑bis.1 richiede prova o elementi indiziari della consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa; tale consapevolezza può essere anche di tipo eventuale ma deve essere adeguatamente motivata
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate singolarmente e motivate: non è sufficiente richiamarne l'esistenza, il giudice deve spiegare perché le ritiene credibili e come esse riscontrano altre fonti probatorie
- La mera assenza di documentazione formale non costituisce di per sé prova di illiceità; tuttavia, l'assenza di tracciabilità, unita a falsificazioni e a riscontri intercettivi, può legittimare l'attribuzione della natura di rifiuto al materiale conferito
- Sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione il giudice deve dare motivazione individualizzata e attuale: i fatti remoti richiedono elementi specifici che giustifichino il rischio di proseguimento delle attività illecite nel presente
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito ma il giudice del rinvio deve esplicitare le chiavi interpretative adottate e collegarle alle contestazioni mosse al singolo indagato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44351/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44352/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44353/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44354/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44355/2023 del 06/11/2023
- Sentenza penale · 6 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44356/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →