Cassazione Civile, Ordinanza n. 25106/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro relativa a un verbale di assemblea straordinaria con cui una società, a fronte di rilevanti perdite, aveva azzerato il capitale sociale e deliberato un contestuale aumento di capitale, da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società. Il notaio aveva autoliquidato l'imposta in misura fissa, mentre l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione applicando l'aliquota proporzionale dello 0,50 per cento prevista dall'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ritenendo che l'atto contenesse autonome disposizioni negoziali di rinuncia o compensazione di crediti dei soci. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, qualificando le compensazioni come funzionalmente e inscindibilmente collegate alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e non come autonomo finanziamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, per violazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 4, comma 1, lett. a), n. 5, e 6 della tariffa, sostenendo che l'atto fosse plurimo e comprendesse autonome disposizioni di compensazione o remissione dei crediti; il secondo, per violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, deducendo che nell'atto fossero enunciate compensazioni di crediti rilevanti ai fini dell'imposta proporzionale. La Corte ha inoltre rilevato la tardiva costituzione dei contribuenti in cassazione e ha dichiarato inammissibili le loro memorie.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendo che l'atto enunciato non fosse un finanziamento del socio, ma una compensazione o remissione, totale o parziale, del credito del socio verso la società, collegata all'aumento del capitale ma autonomamente riferibile al socio. La compensazione del credito del socio con il debito assunto per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, pur concorrendo alla complessiva operazione di ricostituzione o incremento del capitale, esula dall'ambito strettamente societario degli atti propri della società soggetti alla disciplina più favorevole dell'art. 4, lett. a), della tariffa, parte prima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., rigettando i ricorsi originari dei contribuenti e confermando l'atto impositivo. I contribuenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), n. 5, tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione riguarda gli atti propri della società o degli enti diversi che esprimono la volontà dell'organismo societario, inclusi gli aumenti di capitale nelle ipotesi previste; non si applica autonomamente alla compensazione o remissione del credito del singolo socio, negozio riferibile al socio anche se funzionalmente collegato all'aumento di capitale.
art. 6, tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Si applica alla compensazione o remissione del credito del socio verso la società utilizzata per liberare l'aumento di capitale, trattandosi di negozio distinto dall'atto societario di aumento del capitale.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato tra le norme la cui violazione è stata denunciata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla qualificazione e tassazione dell'atto complesso.
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato tra le norme la cui violazione è stata denunciata in relazione alla presenza di più disposizioni negoziali nell'atto.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È stato invocato per sostenere la rilevanza fiscale dell'enunciazione nell'atto delle compensazioni dei crediti dei soci; la Corte ha riconosciuto la rilevanza del negozio enunciato ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale.
La parte contro la quale è diretto il ricorso deve depositare il controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso se intende contraddire; in mancanza non può depositare memorie, ma soltanto partecipare all'eventuale discussione orale.
Le ragioni dirette a dimostrare l'infondatezza del ricorso devono essere esposte nel controricorso, cui la norma è richiamata dall'art. 370 c.p.c.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato per individuare l'applicabilità al procedimento del testo novellato dell'art. 370 c.p.c.
art. 1, comma 380, legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamato quale disposizione modificativa del regime processuale applicabile al controricorso.
art. 3, comma 27, lett. f), nn. 1 e 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 370 c.p.c.
Massime di principio
- Negli atti societari soggetti alla disciplina dell'art. 4, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, rientrano gli atti propri della società che esprimono la volontà dell'organismo societario; non vi rientrano automaticamente i negozi compiuti dal singolo socio, anche quando siano funzionalmente collegati a un aumento o alla ricostituzione del capitale.
- La compensazione del debito del socio relativo alla sottoscrizione di un aumento di capitale con un credito del socio verso la società costituisce un negozio autonomamente riferibile al socio, distinto dall'aumento di capitale deliberato dalla società, anche se i due negozi sono collegati nell'ambito di un'operazione unitaria.
- La compensazione o remissione, totale o parziale, di un credito del socio verso la società utilizzata per liberare un aumento di capitale non deve essere qualificata come finanziamento del socio quando l'operazione non presenta gli elementi tipici del mutuo, quali un termine di restituzione e un tasso di interesse.
- Il collegamento funzionale tra l'aumento di capitale e la compensazione o remissione del credito del socio non elimina l'autonomia negoziale e fiscale di quest'ultima, che può essere assoggettata alla specifica disciplina impositiva prevista per tale operazione.
- Nel giudizio di cassazione, la parte contro la quale è diretto il ricorso che depositi il controricorso oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è considerata intimata e non può depositare memorie, potendo soltanto partecipare all'eventuale discussione orale.
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