Cassazione Penale, Ordinanza n. 02860/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando in parte la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per la guida di un mezzo pesante in condizioni incompatibili con la sicurezza stradale, secondo l'addebito ex art. 186-bis, commi 1 e 2, cod. strada. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza contestava la valutazione di offensività e la motivazione sul mancato bilanciamento favorevole del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato elementi idonei a escludere o attenuare la responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della Corte di appello sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sul diniego delle attenuanti generiche. In relazione all'art. 131-bis c.p., ha valorizzato la concreta gravità della condotta, consistita nella guida di un mezzo pesante su strada ad alta percorrenza procedendo a zig zag, ritenendola circostanza significativa ai fini del giudizio ex art. 133 c.p. In relazione alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il richiamo alla mancanza di elementi positivi e alla condotta dell'imputato, che si era rifiutato più volte di sottoporsi all'accertamento con etilometro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186-bis, commi 1 e 2, cod. strada
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; il relativo apprezzamento è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
art. 133 c.p.
parametro di giudizio per valutare gravità del fatto, modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità dell'offesa ai fini sia dell'art. 131-bis c.p. sia delle attenuanti generiche
art. 62-bis c.p.
il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito, motivabile anche richiamando gli elementi ritenuti decisivi tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., con riguardo alle modalità esecutive, al grado di colpevolezza e all'entità del pericolo o del danno.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi astrattamente rilevanti per l'art. 131-bis c.p. o per le attenuanti generiche, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione non sia meramente apparente o manifestamente illogica.
- La valutazione sul riconoscimento o sul diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto degli elementi prevalenti considerati, anche in modo sintetico.
- Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, possono assumere rilievo decisivo le concrete modalità della condotta e gli indici negativi della personalità dell'imputato, come il rifiuto reiterato di sottoporsi agli accertamenti richiesti.
- Il sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito è limitato alla verifica della presenza di motivazione e della sua non manifesta illogicità; non può sostituirsi al giudizio di merito sulla gravità del fatto o sulla meritevolezza del beneficio.
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