Cassazione Civile, Ordinanza n. 29793/2025 del 11/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (garanti)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione di recupero credito fondata su una pretesa cessione in blocco di crediti già appartenenti a un intermediario bancario estero. I debitori fideiussori avevano contestato, nei precedenti gradi di merito, sia l'effettiva inclusione del rapporto dedotto tra quelli ceduti, sia la prova della cessione e dei relativi adempimenti pubblicitari. La Corte di appello aveva ritenuto non provata la legittimazione sostanziale della società cessionaria ad agire per il credito. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio pur in presenza di documentazione del credito; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla pretesa doppia conforme; 3) violazione dell'art. 1264 c.c., sostenendo che la notifica della cessione ai debitori bastasse a fondare la legittimazione; 4) ulteriore vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi; 5) censura riferita alla ritenuta mancata prova della cessione e della pubblicità richiesta dal diritto applicabile. Nelle more, la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza adesione dei controricorrenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, ritenendo rituale e idoneo l'atto unilaterale di rinuncia a produrre l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte. Ha tuttavia regolato le spese secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico della ricorrente, considerata virtualmente soccombente. Ha escluso l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nel corpo dell'ordinanza la Corte ha anche ritenuto, in via di esame della proposta ex art. 380-bis c.p.c., che i motivi di ricorso fossero in larga parte inammissibili o manifestamente infondati: il primo e il terzo perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova; il secondo e il quarto per la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme; il quinto perché le ragioni della sentenza impugnata erano state comunque correttamente affrontate e condividevano l'accertato difetto di prova della cessione e della legittimazione attiva.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
"Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti a cura della cancelleria"
La rinuncia al ricorso in cassazione è atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte; l'eventuale accettazione rileva solo ai fini delle spese.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione integrale del giudizio di legittimità.
art. 306 c.p.c.
Non si applica al giudizio di cassazione per la disciplina speciale dell'art. 390 c.p.c.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando ci si limiti a contestare l'apprezzamento dell'esito della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare valutazioni, argomentazioni o questioni giuridiche; inoltre è precluso in caso di doppia conforme.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Nel regime applicabile ai ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023, il motivo ex n. 5 è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado (doppia conforme).
art. 1264 c.c.
La notifica della cessione al debitore ceduto serve a impedire il pagamento liberatorio al cedente, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare il proprio credito quando la cessione o il suo contenuto siano contestati.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione anticipata può essere seguita dalla decisione, e la successiva rinuncia al ricorso resta rituale e produttiva di effetti estintivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria della parte controricorrente è rilevante nel contraddittorio sulla proposta, ma la mancata memoria del ricorrente è valorizzata ai fini della decisione sulle spese e della conferma della proposta.
art. 96 c.p.c.
Non è applicabile quando la rinuncia al ricorso è ritenuta legittima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica in caso di estinzione conseguente a rinuncia ritenuta legittima.
art. 57 L. 218/1995
È richiamato quale norma di diritto internazionale privato per l'individuazione della legge applicabile al rapporto oggetto della cessione e della garanzia.
art. 4 della Convenzione di Roma
È richiamato per l'individuazione della legge regolatrice del rapporto.
artt. 1407 c.c. e segg.
Sono richiamati come disciplina alternativa richiamata dalla parte in tema di notificazione della cessione, senza che ciò valga a supplire al difetto di prova della cessione.
artt. 58 TUB
È menzionato come possibile forma di pubblicità della cessione in blocco, ma la Corte valorizza il difetto di prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale che estingue il processo senza bisogno dell'accettazione del controricorrente; l'eventuale adesione incide solo sulla disciplina delle spese.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia errato nel riparto dell'onere della prova; se il motivo contesta la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto, la censura è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito per ottenere una nuova lettura degli esiti istruttori.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per contestare argomentazioni, questioni o valutazioni probatorie.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto della sentenza di appello differiscano da quelle della decisione di primo grado.
- La notifica della cessione al debitore ceduto non sostituisce la prova della cessione né del contenuto del trasferimento quando questi elementi siano specificamente contestati; essa vale solo a escludere il pagamento liberatorio al cedente.
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