Cassazione Civile, Ordinanza n. 15366/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione, da parte della Banca d'Italia, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 54.000 a carico di un consigliere del CdA di una società di leasing, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, in particolare nel processo di erogazione e gestione del credito. L'interessato proponeva opposizione ex art. 145 TUB davanti alla Corte d'appello di Roma, deducendo, in sostanza, l'insussistenza della propria responsabilità, l'erronea attribuzione di una responsabilità di posizione, la violazione del contraddittorio procedimentale, l'assenza di prova del nesso causale tra le omissioni contestate e l'illecito, l'erronea mancata riduzione della sanzione e l'omesso esame dell'elemento soggettivo. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative e dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e presunzione di conoscenza degli accadimenti aziendali in capo all'amministratore; 2) violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 6 CEDU per mancata conoscenza del parere dell'Avvocato Generale, della proposta sanzionatoria e per mancata audizione personale; 3) motivazione apparente e violazione dell'art. 18 l. 689/1981 in punto nesso causale; 4) illegittimità della mancata graduazione al ribasso della sanzione, con omessa considerazione delle condizioni economiche e della reale gravità dei fatti; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo al difetto dell'elemento soggettivo e al grado di diligenza impiegato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo, il quarto e il quinto, rilevando che la responsabilità era fondata su specifiche omissioni doverose del consigliere, che l'onere probatorio seguiva la presunzione di colpa tipica delle sanzioni amministrative, che il contraddittorio procedimentale era stato rispettato secondo la l. 262/2005 senza necessità di trasmettere pareri interni o di garantire audizione orale, e che le ulteriori censure miravano a una rivalutazione del merito o della discrezionalità sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto contro il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sanzione amministrativa inflitta dalla Banca d'Italia. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, alla responsabilità dell'amministratore non esecutivo/esecutivo nel settore bancario-finanziario e alle garanzie procedimentali; ha dichiarato inammissibili i motivi che sollecitavano una nuova valutazione del merito, della causalità, della quantificazione della sanzione e dell'elemento soggettivo. È stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
opposizione davanti alla Corte d'appello
prevede il rimedio giurisdizionale avverso le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia
integra un illecito amministrativo di mera condotta per violazioni degli obblighi di vigilanza, organizzazione e controllo nel settore bancario
art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993
impone al consiglio di amministrazione doveri pregnanti di contenimento del rischio creditizio e di adeguata organizzazione e controllo interno
connota il dovere degli amministratori di informarsi e attivarsi in modo diligente, anche se privi di deleghe
opera la presunzione di colpa per l'autore della violazione, che deve provare di aver agito senza colpa
i criteri di gravità della violazione, personalità dell'agente e condizioni economiche rilevano nella quantificazione della sanzione
richiamato dalla ricorrente in tema di opposizione e valutazione dell'accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
non richiede la trasmissione all'incolpato del parere dell'Avvocato Generale e della proposta della Commissione, che non sono atti istruttori
art. 6 CEDU
non si applica al procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia come se fosse un processo giurisdizionale o sostanzialmente penale
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatto decisivo
richiamato per censurare la motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio
richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha ribadito la regola probatoria propria della materia sanzionatoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
artt. 1, 5 e 23 l. n. 689/1981
richiamati dalla ricorrente insieme all'art. 3 l. 689/1981 e alla disciplina dei principi di legalità e tassatività
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative bancarie per omesso esercizio dei doveri di indirizzo e controllo, l'illecito può consistere in una condotta omissiva di pura inosservanza degli obblighi di vigilanza e informazione gravanti sull'amministratore.
- Quando l'autorità di vigilanza dimostri l'esistenza di irregolarità diffuse, di segnali di allarme e di accertamenti ispettivi coerenti, spetta all'incolpato provare di avere tenuto la condotta diligente dovuta o di essere incorso nell'illecito senza colpa.
- Nel settore bancario, anche gli amministratori non delegati devono agire in modo informato e attivarsi per prevenire o attenuare le criticità aziendali; la mancata attivazione può fondare responsabilità sanzionatoria.
- I verbali ispettivi della Banca d'Italia costituiscono prova utilizzabile nel giudizio di opposizione: il giudice può valorizzarli insieme agli altri elementi e può disattenderli solo per motivata inattendibilità o contrasto con prove diverse.
- Il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia rispetta il contraddittorio se l'incolpato riceve contestazione degli addebiti, elementi a carico, possibilità di difese scritte e audizione personale; non è necessario comunicare il parere interno dell'Avvocato Generale o la proposta della Commissione.
- La valutazione sulla gravità della violazione e sulla quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici, non per una diversa ponderazione del merito.
- In presenza di un illecito amministrativo di mera condotta, il sindacato sulla causalità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto, essendo sufficiente la dimostrazione della condotta inosservante e dei doveri violati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →