Cassazione Penale, Sentenza n. 36298/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10 marzo 2026 della Corte d'appello di Catania, emessa in sede esecutiva. L'ordinanza aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte d'appello di Catania del 1° luglio 2024, 13 maggio 2020 e 25 novembre 2016, rideterminando la pena; aveva inoltre riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze dell'8 marzo 2002 e del 17 maggio 2010, rideterminando anche in questo caso la pena; aveva invece negato la continuazione rispetto alle sentenze del 6 giugno 2007 e del 21 gennaio 2000. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 e 125, comma 3, c.p.p., lamentando il diniego di un unico vincolo della continuazione esteso a tutte le condanne e una motivazione illogica, contraddittoria e atomistica. Ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe valutato complessivamente gli indici di continuità soggettiva, territoriale, tipologica e modale, né adeguatamente considerato il decreto del Tribunale di Catania del 7 maggio 2001, la progressione della sua attività criminale e la contraddizione tra il riconoscimento della continuazione per i fatti del 1998 e del 2001 e il suo diniego rispetto ai reati successivi. Ha inoltre contestato l'esclusione della continuazione con la rapina del 1995 e con la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale del 2006. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha dedotto la violazione degli artt. 78 c.p., 442 e 671 c.p.p., sostenendo che in sede esecutiva la pena complessiva, pari a 22 anni e 4 mesi di reclusione, supererebbe il limite di 20 anni applicato in sede di cognizione per reati giudicati con rito abbreviato. Ha invocato la sentenza delle Sezioni Unite n. 27059 del 2025 e, in subordine, chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa agli artt. 78 c.p., 187 disp. att. c.p.p. e 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico ed esaustivo la verifica dell'unicità del disegno criminoso: aveva riconosciuto la continuazione tra le condanne del 2016, 2020 e 2024 in ragione della sovrapposizione fattuale e degli indici convergenti relativi al gruppo mafioso, al territorio, al periodo, ai cointeressati e alla funzione svolta nel sistema estorsivo; aveva riconosciuto la continuazione anche tra le condanne del 1998 e del 2001. Aveva invece escluso il collegamento con i fatti del 2010-2020 per la distanza temporale e per l'assenza, nelle condanne più risalenti, di una descrizione di sodalizio mafioso o di un contesto associativo strutturato; aveva escluso il collegamento con la violazione del 2006 perché estranea a episodi estorsivi, condotte mafiose o reati-fine del gruppo; e con la rapina del 1995 per la discontinuità geografica e del contesto criminoso, trattandosi di una rapina a un istituto bancario accompagnata dal sequestro dei presenti e dal porto di un'arma impropria. Le doglianze sono state giudicate generiche e dirette a proporre una diversa lettura degli elementi, senza individuare effettive illogicità della motivazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato che, in sede esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato precede l'applicazione del limite del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., diversamente dall'ordine seguito in sede di cognizione, e ha ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 27059 del 2025. Non risultano accolte le richieste del ricorrente. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
La continuazione richiede che, già al momento del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali; tale verifica rigorosa è necessaria anche in sede esecutiva.
Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Nel procedimento esecutivo il giudice deve compiere una verifica approfondita e rigorosa della preventiva programmazione dei reati, secondo i criteri applicabili anche nel giudizio di cognizione.
A fronte di tali valutazioni, il ricorrente deduce, nel primo motivo, argomenti generici e confutativi che non scalfiggono l'impianto motivazionale logico ed esaustivo della ordinanza impugnata e che, pertanto, si collocano al di fuori del necessario perimetro di specificità.
La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta logica ed esaustiva; le censure che non ne indicano specifiche criticità e si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli elementi non superano il requisito di specificità.
Va premesso che in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.
Quando la continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato è riconosciuta in sede esecutiva, la riduzione per il rito si applica prima del limite moderatore del cumulo materiale; in sede di cognizione l'ordine applicativo è invece inverso.
Va premesso che in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.
La riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato, nel ricalcolo esecutivo della pena per reati unificati dalla continuazione, precede l'applicazione del limite del cumulo materiale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Né è dirimente il richiamo della difesa alla sentenza Sez. U., n. 27059 del 23 luglio 2025, Rv. 288214 - 02, proprio perché il principio di unitarietà del reato continuato e i limiti di applicazione dello stesso non interferiscono in alcun modo sulle ragioni del diverso modo di determinare la pena, secondo che la continuazione venga applicata nel giudizio di cognizione o in sede esecutiva.
La Corte non accoglie la questione prospettata con riferimento alla disciplina del ricalcolo esecutivo e non ravvisa, sulla base del richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite, ragioni per superare la distinta modalità di determinazione della pena in sede esecutiva.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa che accerti se, al momento della commissione del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- L'omogeneità dei reati, la comunanza del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono indici rilevanti, ma isolatamente non dimostrano l'esistenza di un'unica deliberazione criminosa.
- La valutazione della continuazione deve accertare un programma criminoso originario, pur potendo la sua concreta attuazione richiedere successive e specifiche decisioni; la mera appartenenza a un'associazione o la somiglianza tra condotte non consente da sola di unificare ogni reato commesso nel tempo.
- In sede esecutiva, per reati giudicati con rito abbreviato e unificati dalla continuazione, la riduzione per il rito va applicata prima del limite moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p.; il diverso ordine rispetto alla cognizione è giustificato dalla diversità delle situazioni e dall'intangibilità del giudicato.
- È inammissibile la censura che, a fronte di una motivazione logica ed esaustiva, si limiti a proporre una lettura alternativa degli elementi senza individuare specifiche e reali criticità del ragionamento giudiziale.
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