Cassazione Penale, Sentenza n. 09923/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/09/2025 con cui, in sede di rinvio, il GIP ha sostituito la revoca della patente (disposta con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) con la sospensione della patente per la durata di due anni. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 222, comma 2-bis del Codice della Strada (la norma prevede, in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria "fino a un terzo"); 2) violazione e vizio di motivazione rispetto agli obblighi di valutazione dei criteri previsti dall'art. 218 comma 2 (e richiamo a art. 213 comma 2) riguardo alla determinazione della durata della sanzione (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione); 3) mancata considerazione della minorata salute psichica della persona offesa ai fini della dosimetria (richiamo al settimo comma dell'art. 589-bis c.p.); 4) mancata motivazione in ordine alla memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., con specifica richiesta di concessione di un permesso di guida per fasce orarie per esigenze lavorative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per plurime carenze motivazionali. Ha rilevato che il GIP non ha adeguatamente motivato la durata della sospensione in relazione a tutti i parametri indicati dall'art. 218 comma 2 (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione), ha omesso di valutare e motivare la richiesta difensiva di permesso di guida per fasce orarie e non ha spiegato l'applicazione (o la mancata applicazione) della riduzione prevista dall'art. 222 comma 2-bis in caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Ha inoltre osservato che la determinazione della durata della sanzione accessoria deve essere compiuta secondo i criteri del Codice della Strada (art. 218) e non secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.p. Le carenze motivazionali hanno portato all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
art. 222, comma 2-bis Codice della Strada
prevede nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria "fino a un terzo"
Quando la pena è applicata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la sanzione amministrativa accessoria sulla patente può essere diminuita fino a un terzo; il giudice deve motivare l'eventuale applicazione o mancata applicazione di tale riduzione
art. 218, comma 2 Codice della Strada
elementi indicati: entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare
La determinazione della durata della sanzione accessoria (sospensione della patente) deve essere valutata e motivata avendo riguardo a questi parametri specifici; il giudice deve esaminare e argomentare ciascun elemento rilevante
art. 213, comma 2 Codice della Strada
richiamata in relazione agli elementi di giudizio (entità del danno, gravità, pericolo)
Richiama criteri generali ai fini della valutazione dell'an e del quantum delle sanzioni amministrative accessorie; nella vicenda il richiamo evidenzia che il giudice deve considerare gli stessi elementi di valutazione
art. 589-bis, comma 7 Codice Penale
La condizione della persona offesa (es. minorata salute psichica) è elemento rilevante ai fini della dosimetria della sanzione; il giudice deve tenerne conto e motivare la valutazione
art. 121 Codice di Procedura Penale
Le memorie difensive depositate (es. richiesta di permesso di guida per esigenze lavorative) devono essere esaminate e il giudice deve motivare l'accoglimento o il rigetto di tali richieste
art. 133 Codice di Procedura Penale
Non è applicabile per determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando la stessa è disciplinata dai criteri specifici del Codice della Strada (art. 218); il giudice non può usare i soli criteri di cui all'art. 133 c.p.p. per tale fine
Massime di principio
- Se si applica una sanzione amministrativa accessoria sulla patente (es. sospensione) occorre motivare la durata con riferimento esplicito ai parametri dell'art. 218 comma 2 (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)
- In caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il giudice deve considerare la riduzione prevista dall'art. 222 comma 2-bis ("fino a un terzo") e motivare chiaramente l'entità della riduzione o il motivo del suo mancato utilizzo
- Le condizioni della persona offesa (es. minorata salute psichica) sono elementi che possono influire sulla dosimetria della sanzione e devono essere tenute in considerazione e debitamente motivate
- Le richieste difensive (es. permessi di guida per fasce orarie per esigenze lavorative) vanno esaminate e motivate: il mancato esame o la mancata motivazione su tali istanze può comportare l'annullamento del provvedimento
- Per la determinazione di sanzioni amministrative accessorie derivanti da reato, non si applicano automaticamente i criteri di riduzione/condanna del codice di procedura penale (art. 133 c.p.p.), ma devono essere seguiti i criteri specifici del Codice della Strada; la mancata corretta applicazione di tali criteri costituisce vizio di motivazione
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