Sentenza n. 2769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4630/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire relativo alla ricostruzione di un piano asseritamente diruto e al cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale sostenendo di avere prodotto la documentazione necessaria a ricostruire l’originaria consistenza dell’immobile e deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello ha censurato la sentenza del TAR per error in procedendo e in iudicando, illogicità e insufficienza della motivazione, omesso esame della documentazione, erronea considerazione del mancato deposito dei documenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge regionale n. 35/1987, dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e degli artt. 3, 10 e 22 d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre sostenuto che la SCIA presentata il 17 maggio 2018, non inibita dal Comune, avesse determinato una parziale cessazione della materia del contendere e dimostrato la legittimità del manufatto, contestando anche la condanna alle spese. La verificazione ha accertato che la documentazione catastale, notarile, fotografica e aerofotografica non consentiva di provare né l’esistenza né l’esatta consistenza planovolumetrica del piano o vano superiore asseritamente diruto. L’atto del 1977 descriveva un rudere con piano terra e soltanto alcuni muri perimetrali al primo piano. Quanto al cambio di destinazione d’uso, l’area non era più classificata come zona agricola E dal 1987, in base al PUT, sicché il mutamento da rurale a residenziale contrastava con la disciplina urbanistica vigente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisiva la verificazione, dalla quale è emersa l’insufficienza degli elementi documentali per ricostruire fedelmente l’originaria consistenza del vano superiore: non era quindi provata l’esistenza del piano diruto né la sua esatta volumetria, con conseguente insussistenza dei presupposti per autorizzarne la ricostruzione. Il diniego del cambio di destinazione d’uso è stato ritenuto legittimo perché l’area era soggetta, sin dal 1987, a una disciplina urbanistica incompatibile con il passaggio da destinazione rurale a residenziale. L’autorizzazione paesaggistica non incide sulla valutazione urbanistico-edilizia, avendo oggetto e presupposti diversi. Neppure le precedenti denunce di inizio attività, relative a interventi strutturali e di consolidamento, né la SCIA del 17 maggio 2018 hanno determinato acquiescenza del Comune o sanato l’illegittimità urbanistica: la SCIA riguardava una porzione dell’immobile e non poteva legittimare né un volume non provato né un cambio di destinazione d’uso contrastante con lo strumento urbanistico. È stata esclusa anche la cessazione della materia del contendere, permanendo l’illegittimità del manufatto. La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta in applicazione della natura vincolata del diniego: anche con la partecipazione procedimentale, il contenuto dell’atto non sarebbe potuto mutare. È stata confermata la condanna alle spese di primo grado, ritenuta conseguenza della soccombenza e non bisognosa di specifica motivazione, e l’appellante è stata condannata a pagare al Comune € 4.000 per onorario, oltre accessori, nonché gli oneri della verificazione.
Norme richiamate
art. 17 l.r. n. 35/1987
La disciplina del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina concorre a definire la disciplina urbanistica dell’area e impedisce l’intervento richiesto ove incompatibile con la destinazione urbanistica vigente.
La disposizione è stata invocata in relazione alla valutazione della documentazione e agli accertamenti istruttori, ma il giudice ha ritenuto decisive le risultanze della verificazione.
artt. 3, 10 e 22 d.P.R. n. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate dall’appellante, senza che il Consiglio di Stato ne abbia accolto la prospettata violazione.
La richiesta di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere è stata respinta perché la SCIA non aveva eliminato l’illegittimità del manufatto né reso assentibile il cambio di destinazione d’uso.
La violazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’atto è vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Ha consentito la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La ricostruzione di un volume o piano diruto richiede la prova dell’esistenza originaria del manufatto e della sua esatta consistenza planovolumetrica; in mancanza di elementi documentali, catastali, notarili, fotografici o cartografici sufficienti, il titolo edilizio può essere legittimamente negato.
- L’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio operano su piani distinti: il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non dimostra la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento né impone il rilascio del permesso di costruire.
- Una SCIA relativa a interventi di ripristino o ristrutturazione su una porzione dell’immobile non legittima volumi di consistenza non provata e non può sanare un cambio di destinazione d’uso incompatibile con la disciplina urbanistica vigente.
- La mancata opposizione dell’amministrazione a una SCIA non integra acquiescenza rispetto a un diverso e più ampio intervento edilizio, quando restino autonomi profili di illegittimità urbanistica e non sia provata la consistenza originaria del manufatto.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non conduce all’annullamento di un diniego avente natura vincolata quando sia dimostrato che, anche in seguito alla partecipazione dell’interessato, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La condanna alle spese consegue ordinariamente alla soccombenza e non richiede, di regola, una motivazione ulteriore rispetto all’individuazione della parte soccombente.
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