Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4630/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire relativo alla ricostruzione di un piano asseritamente diruto e al cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale sostenendo di avere prodotto la documentazione necessaria a ricostruire l’originaria consistenza dell’immobile e deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello ha censurato la sentenza del TAR per error in procedendo e in iudicando, illogicità e insufficienza della motivazione, omesso esame della documentazione, erronea considerazione del mancato deposito dei documenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge regionale n. 35/1987, dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e degli artt. 3, 10 e 22 d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre sostenuto che la SCIA presentata il 17 maggio 2018, non inibita dal Comune, avesse determinato una parziale cessazione della materia del contendere e dimostrato la legittimità del manufatto, contestando anche la condanna alle spese. La verificazione ha accertato che la documentazione catastale, notarile, fotografica e aerofotografica non consentiva di provare né l’esistenza né l’esatta consistenza planovolumetrica del piano o vano superiore asseritamente diruto. L’atto del 1977 descriveva un rudere con piano terra e soltanto alcuni muri perimetrali al primo piano. Quanto al cambio di destinazione d’uso, l’area non era più classificata come zona agricola E dal 1987, in base al PUT, sicché il mutamento da rurale a residenziale contrastava con la disciplina urbanistica vigente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisiva la verificazione, dalla quale è emersa l’insufficienza degli elementi documentali per ricostruire fedelmente l’originaria consistenza del vano superiore: non era quindi provata l’esistenza del piano diruto né la sua esatta volumetria, con conseguente insussistenza dei presupposti per autorizzarne la ricostruzione. Il diniego del cambio di destinazione d’uso è stato ritenuto legittimo perché l’area era soggetta, sin dal 1987, a una disciplina urbanistica incompatibile con il passaggio da destinazione rurale a residenziale. L’autorizzazione paesaggistica non incide sulla valutazione urbanistico-edilizia, avendo oggetto e presupposti diversi. Neppure le precedenti denunce di inizio attività, relative a interventi strutturali e di consolidamento, né la SCIA del 17 maggio 2018 hanno determinato acquiescenza del Comune o sanato l’illegittimità urbanistica: la SCIA riguardava una porzione dell’immobile e non poteva legittimare né un volume non provato né un cambio di destinazione d’uso contrastante con lo strumento urbanistico. È stata esclusa anche la cessazione della materia del contendere, permanendo l’illegittimità del manufatto. La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta in applicazione della natura vincolata del diniego: anche con la partecipazione procedimentale, il contenuto dell’atto non sarebbe potuto mutare. È stata confermata la condanna alle spese di primo grado, ritenuta conseguenza della soccombenza e non bisognosa di specifica motivazione, e l’appellante è stata condannata a pagare al Comune € 4.000 per onorario, oltre accessori, nonché gli oneri della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 17 l.r. n. 35/1987

    La disciplina del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina concorre a definire la disciplina urbanistica dell’area e impedisce l’intervento richiesto ove incompatibile con la destinazione urbanistica vigente.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata invocata in relazione alla valutazione della documentazione e agli accertamenti istruttori, ma il giudice ha ritenuto decisive le risultanze della verificazione.

  • artt. 3, 10 e 22 d.P.R. n. 380/2001

    Le disposizioni sono state richiamate dall’appellante, senza che il Consiglio di Stato ne abbia accolto la prospettata violazione.

  • art. 34 c.p.a.

    La richiesta di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere è stata respinta perché la SCIA non aveva eliminato l’illegittimità del manufatto né reso assentibile il cambio di destinazione d’uso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’atto è vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • La ricostruzione di un volume o piano diruto richiede la prova dell’esistenza originaria del manufatto e della sua esatta consistenza planovolumetrica; in mancanza di elementi documentali, catastali, notarili, fotografici o cartografici sufficienti, il titolo edilizio può essere legittimamente negato.
  • L’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio operano su piani distinti: il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non dimostra la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento né impone il rilascio del permesso di costruire.
  • Una SCIA relativa a interventi di ripristino o ristrutturazione su una porzione dell’immobile non legittima volumi di consistenza non provata e non può sanare un cambio di destinazione d’uso incompatibile con la disciplina urbanistica vigente.
  • La mancata opposizione dell’amministrazione a una SCIA non integra acquiescenza rispetto a un diverso e più ampio intervento edilizio, quando restino autonomi profili di illegittimità urbanistica e non sia provata la consistenza originaria del manufatto.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non conduce all’annullamento di un diniego avente natura vincolata quando sia dimostrato che, anche in seguito alla partecipazione dell’interessato, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • La condanna alle spese consegue ordinariamente alla soccombenza e non richiede, di regola, una motivazione ulteriore rispetto all’individuazione della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.