Cassazione Civile, Ordinanza n. 25054/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La società ricorrente, gestore di una casa di cura, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione e dell'azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni di riabilitazione rese negli anni 2007 e 2008, relative a posti letto autorizzati ma non accreditati, per un importo di euro 818.324,06. Le intimate avevano proposto separati giudizi di opposizione, chiamandosi reciprocamente in causa senza previa autorizzazione del giudice. Il Tribunale aveva accolto entrambe le opposizioni, individuando alternativamente nell'azienda sanitaria e nella Regione il soggetto tenuto al pagamento. La Corte d'appello, riuniti i gravami, li aveva respinti, ritenendo irrilevante la chiamata diretta dell'altra opponente, escludendo la debenza delle prestazioni per la mancanza di accreditamento e per il superamento del tetto di spesa, e dichiarando inammissibili le domande di responsabilità precontrattuale e di ingiustificato arricchimento formulate dalla struttura sanitaria nel giudizio di opposizione. La ricorrente ha proposto sei motivi: il primo riguardava la violazione delle norme sulla chiamata del terzo e la pretesa nullità del giudizio; il secondo l'omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della Regione e dell'azienda sanitaria; il terzo la violazione della disciplina sull'accreditamento delle strutture sanitarie; il quarto l'erronea declaratoria di inammissibilità delle domande alternative di responsabilità precontrattuale e di ingiustificato arricchimento; il quinto l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1337 c.c.; il sesto la violazione degli artt. 1337 e 2041 c.c. quanto ai presupposti delle domande alternative.
La decisione
La Corte ha dato atto che il quarto motivo era già stato accolto dalle Sezioni Unite, le quali avevano stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella monitoria quando esse si fondano sul medesimo interesse posto a base della domanda originaria. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Il primo è stato ritenuto infondato perché la Regione e l'azienda sanitaria, entrambe destinatarie del decreto ingiuntivo, non erano propriamente terzi; inoltre, le irregolarità nella chiamata non comportavano la nullità tale da imporre la regressione del processo al primo grado. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione d'appello era fondata su due autonome rationes decidendi, ossia l'assenza di accreditamento e il superamento del tetto di spesa, mentre il motivo censurava soltanto la prima. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in conseguenza della stabilità della ratio relativa al tetto di spesa. Il quinto e il sesto sono rimasti assorbiti dall'accoglimento del quarto motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le domande di responsabilità precontrattuale e di ingiustificato arricchimento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente a decreto ingiuntivo è soggetta alle formalità e all'autorizzazione previste dalla norma; tuttavia, la loro violazione non determina automaticamente una nullità tale da imporre la rimessione della causa al primo giudice.
Le irregolarità relative alla chiamata in causa non comportano, nel caso esaminato, la regressione del giudizio al grado precedente.
La violazione delle formalità processuali sulla chiamata in causa può costituire motivo di impugnazione, senza produrre necessariamente una nullità con effetti regressivi.
È stato utilizzato per dedurre la violazione o falsa applicazione della disciplina sostanziale sull'accreditamento sanitario e sulle domande di responsabilità precontrattuale e arricchimento.
È stato utilizzato per dedurre vizi processuali relativi alla nullità della sentenza, all'omessa pronuncia e alla chiamata in causa.
La censura di omessa pronuncia sulle domande ex artt. 1337 e 2041 c.c. è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla loro ammissibilità.
È stato richiamato in relazione all'ordine di esame delle questioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
In combinato disposto con gli artt. 167 e 183 c.p.c., rileva per la proponibilità nel giudizio di opposizione delle domande alternative a quella introdotta con il ricorso monitorio.
In combinato disposto con gli artt. 645 e 183 c.p.c., consente di valutare la tempestività e ammissibilità delle domande formulate nella comparsa di risposta dell'opposto.
È richiamato nel quadro processuale relativo alla proposizione di domande alternative nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La domanda di responsabilità precontrattuale proposta dall'opposto è ammissibile, se fondata sul medesimo interesse sottostante alla domanda monitoria, e deve essere esaminata nel merito dal giudice del rinvio.
La domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, quando fondata sul medesimo interesse della domanda monitoria, è ammissibile nel giudizio di opposizione e deve essere esaminata nel merito.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al regime transitorio di accreditamento delle strutture sanitarie, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura dell'autonoma ratio relativa al tetto di spesa.
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un regime di accreditamento provvisorio o transitorio; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 1, comma 10, D.L. 324/1993, convertito dalla L. 423/1993
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione passiva della Regione e dell'azienda sanitaria rispetto al pagamento delle prestazioni; la questione non è stata esaminata per carenza di interesse.
art. 502 D.Lgs. 1992
È stato menzionato nel quadro normativo del riordino del Servizio sanitario nazionale e del regime di accreditamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti ingiunte con il medesimo decreto conservano la posizione sostanziale di convenute nel giudizio ordinario di merito; la chiamata in causa reciproca tra esse non è, pertanto, assimilabile alla chiamata di un terzo estraneo al processo monitorio.
- La violazione delle formalità previste per la chiamata in causa non determina automaticamente la nullità dell'intero giudizio né la regressione della causa al primo grado; può costituire motivo di impugnazione, ma occorre verificare gli effetti concretamente prodotti sul processo e sul contraddittorio.
- Quando una decisione è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso è ammissibile soltanto se censura adeguatamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola ragione rende inutile l'esame delle altre censure.
- Il tetto di spesa previsto nell'ambito del finanziamento pubblico delle prestazioni sanitarie costituisce un limite finanziario invalicabile, idoneo a sorreggere autonomamente il rigetto della pretesa di pagamento anche in presenza di accordi o intese di diverso contenuto.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative rispetto a quella introdotta con il ricorso monitorio quando tali domande si fondano sul medesimo interesse sostanziale posto a base della domanda originaria.
- Le domande di responsabilità precontrattuale e di ingiustificato arricchimento proposte dall'opposto nel giudizio di opposizione non sono inammissibili per il solo fatto di non essere conseguenti a una domanda riconvenzionale dell'opponente, se risultano collegate al medesimo interesse sottostante alla domanda monitoria.
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