Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21307/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di riconoscimento del ticket sostitutivo della mensa per il personale infermieristico addetto al turno notturno (fascia 20.00-8.00) nell’ambito del Comparto sanità. La lavoratrice aveva agito sostenendo di aver maturato il diritto per i periodi di lavoro notturno prestati e di avere interrotto la prescrizione con varie raccomandate indirizzate all’ente. I giudici di merito avevano respinto la domanda: il Tribunale aveva ritenuto che il diritto al buono pasto per il turno notturno fosse stato riconosciuto solo a decorrere dal 1 gennaio 2009 in base a un verbale sindacale del 16 dicembre 2008; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’eccezione di prescrizione proposta dall’azienda sanitaria, rilevando che non erano stati dedotti in modo sufficiente atti interruttivi anteriori. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 421 c.p.c., 2697 c.c., 101 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato irrilevante il richiamo alla documentazione prodotta, che la carenza formale nella indicazione dei documenti avrebbe potuto essere sanata dal giudice e che avrebbe dovuto esserle consentito di svolgere osservazioni sulla questione della genericità del richiamo documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura relativa all’art. 2697 c.c. fosse generica, perché non indicava in quale passaggio la Corte d’appello avesse realmente violato i criteri di riparto dell’onere probatorio, e comunque il giudice di merito aveva correttamente posto a carico della parte che eccepiva l’interruzione della prescrizione l’onere di provarla. Quanto agli artt. 101 e 421 c.p.c., la Corte ha escluso la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché la prescrizione era stata già eccepita dalla controparte e non rilevata d’ufficio; ha poi rilevato che il motivo difettava di autosufficienza, poiché non trascriveva né riportava il contenuto essenziale dei pretesi atti interruttivi della prescrizione, impedendo alla Cassazione di verificare la decisività dei documenti e la sussistenza di un concreto pregiudizio processuale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per dedurre violazione e falsa applicazione di legge; la Corte distingue però la doglianza tra violazione di legge e errores in procedendo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    gli errores in procedendo relativi agli artt. 101 e 421 c.p.c. vengono ricondotti a questo vizio

  • art. 421 c.p.c.

    non risulta violato nel caso concreto; il potere-dovere del giudice di segnalare irregolarità sanabili non opera se mancano nel ricorso gli elementi necessari a verificare i documenti e la decisività degli atti invocati

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava sulla parte che la deduce

  • art. 101 c.p.c.

    il secondo comma non è applicabile quando la questione è già stata eccepita dalla controparte e non è rilevata d'ufficio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che inserisce il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se non indica in modo specifico quale punto della decisione abbia erroneamente distribuito l’onere della prova.
  • Quando si censura un error in procedendo, il motivo deve essere autosufficiente e riportare il contenuto essenziale degli atti o documenti su cui si fonda la doglianza, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto senza indagini esplorative sul fascicolo.
  • La parte che deduce l’interruzione della prescrizione ha l’onere di provarne i relativi atti; il generico richiamo alla documentazione di causa non basta se non ne è riprodotto il contenuto decisivo.
  • L’art. 101, comma 2, c.p.c. non è violato quando la questione posta a base della decisione è già stata tempestivamente eccepita dalla controparte e non è stata rilevata d’ufficio dal giudice.
  • Il potere del giudice di segnalare irregolarità sanabili ex art. 421 c.p.c. presuppone che la questione sia verificabile sulla base di una deduzione sufficientemente specifica e che la parte alleghi un concreto pregiudizio processuale derivante dall’asserita omissione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.