Cassazione Civile, Ordinanza n. 11809/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla proprietaria di un immobile in Taranto per far accertare che l'occupante lo deteneva abusivamente e per ottenerne il rilascio, oltre al risarcimento del danno; in subordine, la proprietaria chiedeva la risoluzione di un asserito contratto di locazione verbale, registrato nel 2014, per inadempimento nel pagamento del canone. L'occupante si difendeva sostenendo, da un lato, che il giudizio avrebbe dovuto essere trattato con il rito locatizio di cui all'art. 447-bis c.p.c. e non con il rito seguito dai giudici di merito; dall'altro, affermava di avere occupato l'immobile in forza di un contratto di locazione stipulato con un terzo, risalente al 1993, e dunque non senza titolo. Tribunale e Corte d'appello hanno accolto la domanda della proprietaria, ritenendo non provata l'esistenza di un valido titolo di detenzione in capo all'occupante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) nullità del procedimento di primo e secondo grado per errata applicazione del rito, con violazione delle norme processuali e dei principi di difesa e giusto processo; 2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l'onere della prova non gravasse sul ricorrente; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente non aveva indicato uno specifico pregiudizio processuale derivato dal rito seguito; ha ritenuto i secondi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che il ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, che la censura sull'art. 115 c.p.c. era formulata fuori dai limiti consentiti, e che l'onere di provare il titolo di godimento del bene gravava su chi lo invocava a propria difesa. Inoltre, essendovi doppia conforme di merito, la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa perché non erano state indicate le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ravvisando un abuso del processo per avere insistito nella decisione nonostante una proposta di definizione anticipata analiticamente motivata.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva accertato l'occupazione senza titolo dell'immobile e aveva ritenuto non provata dall'occupante l'esistenza di un valido rapporto locativo o di altro titolo idoneo a giustificare la detenzione. È stata inoltre disposta, per abuso del processo, la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese in favore della resistente, rimasta intimata e non costituita.
Norme richiamate
La doglianza sulla mancata applicazione del rito locatizio è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, in assenza di uno specifico pregiudizio processuale derivato dal rito seguito.
La censura è stata ritenuta impropria perché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione nei termini dedotti.
onus probandi incumbit ei qui dicit
L'onere di provare il titolo di godimento dell'immobile incombe su chi lo allega a fondamento della propria difesa contro la domanda di occupazione senza titolo.
La censura sulle presunzioni è stata considerata inammissibile perché mirava in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, non a denunciare un errore nell'applicazione della regola inferenziale.
È stato ribadito che il vizio di violazione di legge sulle presunzioni ricorre solo se il giudice applichi una regola inferenziale erronea; non quando si contesti la valutazione delle prove o la mancata inferenza del fatto ignoto.
Il primo motivo è stato incanalato come deduzione di nullità processuale, ma respinto perché la doglianza sul rito non indicava una concreta lesione del diritto di difesa.
Le censure di violazione di legge sono state respinte perché, sotto tale veste, il ricorrente prospettava in realtà una rivalutazione del merito.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito e per la mancata indicazione delle divergenze tra le ragioni di fatto delle due sentenze.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
È stata utilizzata la procedura di definizione anticipata del ricorso, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto non superati gli argomenti della proposta.
Il ricorrente ha chiesto la decisione nelle forme camerali previste da questa disposizione, ma ciò non ha inciso sull'esito finale.
La Corte ha ravvisato un abuso del processo e ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La censura relativa all'erroneo rito processuale è inammissibile se la parte non indica uno specifico e concreto pregiudizio processuale derivatole dal rito seguito; l'esattezza del rito non è un fine in sé, ma rileva solo se ha inciso in modo apprezzabile sul diritto di difesa.
- In una controversia in cui il proprietario agisca per l'accertamento dell'occupazione senza titolo, spetta al convenuto che invochi un titolo di detenzione provarne l'esistenza e la validità; chi allega il titolo per paralizzare la pretesa attorea ne sopporta il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è ammissibile solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso un preciso divieto di utilizzazione probatoria.
- La denuncia di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia applicato in modo errato la regola inferenziale delle presunzioni; se la doglianza mira solo a ottenere una diversa lettura degli indizi e delle prove, essa è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La reiterazione del ricorso contro una proposta di definizione anticipata analiticamente motivata può essere valutata come abuso del processo e giustificare una condanna pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c.
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