Sentenza n. 637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4976/2023,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione dei lavori, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive realizzate in un fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza edilizia. Ha dedotto: difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che dopo un sopralluogo della polizia municipale non sarebbero state eseguite ulteriori verifiche e misurazioni; violazione del d.P.R. 380/2001, travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, contestando la qualificazione delle opere come abusi edilizi e variazioni essenziali; omesso approfondimento sull’epoca di realizzazione della sostituzione della copertura; mancata individuazione del responsabile dell’abuso; violazione degli artt. 7 ss. l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Gli interventi accertati consistevano nella demolizione e ricostruzione della copertura in latero-cemento con aumento delle altezze e della volumetria, nella realizzazione di un nuovo vano al piano sottotetto e nel mutamento della destinazione d’uso da superficie non residenziale o accessoria a superficie utile abitabile o agibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto insussistente il difetto di istruttoria, poiché dagli atti risultavano un sopralluogo del settembre 2018, un ulteriore sopralluogo del febbraio 2019, una relazione tecnica comunale e documentazione fotografica. I verbali e gli accertamenti compiuti da pubblici ufficiali sono stati ritenuti fidefacenti quanto ai fatti avvenuti in loro presenza, non essendo stata proposta querela di falso. Le opere accertate sono state ritenute variazioni essenziali: l’aumento di volumetria derivante dalla ricostruzione della copertura e dalla realizzazione del vano è stato ricondotto all’art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria; il mutamento da superficie non residenziale a superficie abitabile è stato ricondotto all’art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 380/2001. È stata respinta la contestazione relativa alle altezze, perché generica, non supportata da un calcolo alternativo e non contrastante con gli accertamenti. Il giudice ha escluso che l’ordinanza di demolizione debba necessariamente indicare la data di realizzazione dell’abuso: tale elemento rileva solo se il privato lo deduce per invocare una disciplina eventualmente ostativa alla demolizione, come per opere anteriori al 1967. L’ordine demolitorio è stato ritenuto legittimo anche senza individuazione del responsabile materiale, avendo natura reale e potendo essere rivolto a chi si trovi in rapporto qualificato con l’immobile tale da consentire il ripristino dell’ordine giuridico. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività repressiva vincolata, rispetto alla quale la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L’appellante ne ha dedotto la violazione per asserita carenza di istruttoria e motivazione; la censura è stata respinta alla luce degli accertamenti tecnici e documentali compiuti dal Comune.
La comunicazione di avvio non è necessaria nell’attività repressiva degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione, avente natura vincolata, quando la partecipazione non potrebbe modificare l’esito.
È richiamato nella relazione tecnica comunale quale base della disciplina dell’ordine di demolizione e del ripristino per interventi edilizi abusivi.
Le opere comportanti aumento di volumetria e modifiche rilevanti sono state qualificate come variazioni essenziali, tali da giustificare la sanzione demolitoria.
Il passaggio da superficie non residenziale o accessoria a superficie utile abitabile o agibile è stato ritenuto mutamento rilevante della destinazione d’uso e variazione essenziale.
È richiamato nella relazione tecnica comunale tra le disposizioni applicabili alla repressione delle opere abusive accertate.
Ha disciplinato lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione è adeguatamente istruito quando è preceduto da sopralluoghi, relazione tecnica e documentazione fotografica idonei a ricostruire la consistenza delle opere e la loro difformità dai titoli o dalla documentazione assentita; non è indispensabile uno specifico numero di sopralluoghi se gli accertamenti disponibili sono sufficienti.
- Gli accertamenti contenuti in atti pubblici redatti da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti e delle situazioni avvenuti in loro presenza; contestazioni generiche non sono sufficienti a superarne l’efficacia probatoria.
- La demolizione è legittima quando le opere realizzate determinano un aumento della volumetria assentita o un mutamento da superficie non residenziale o accessoria a superficie abitabile, integrando variazioni essenziali ai sensi della disciplina edilizia applicabile.
- L’indicazione della data di realizzazione dell’abuso non costituisce elemento necessario dell’ordine di demolizione; il privato deve allegare e provare l’epoca dell’intervento quando intenda farne derivare una conseguenza favorevole, quale l’applicazione della disciplina per costruzioni anteriori al 1967.
- Le sanzioni edilizie demolitorie hanno carattere reale e possono essere adottate nei confronti di chi, pur non avendo materialmente commesso l’abuso, abbia al momento dell’adozione un rapporto qualificato con l’immobile idoneo ad assicurare il ripristino della legalità violata.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordine di demolizione relativo ad abusi edilizi, trattandosi di attività vincolata nella quale l’apporto partecipativo del privato non potrebbe condurre a un esito diverso.
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