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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20611/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La professionista aveva ottenuto in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 un accoglimento solo parziale della domanda di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di un soggetto ammesso a un programma di protezione. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'obbligo di pagamento gravasse solo sul Ministero della giustizia, rigettando la domanda nei confronti del Ministero dell'interno, sul presupposto che la misura di protezione fosse cessata in una certa data. Con quattro motivi la ricorrente ha denunciato la violazione della disciplina sul programma di protezione e sul patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che, nelle controversie di liquidazione del compenso per attività difensiva prestata in favore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, il Ministero dell'interno è parte necessaria e deve essere destinatario della condanna al pagamento, almeno in via solidale con il Ministero della giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il difensore abbia assistito una persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, il Ministero gravato degli oneri economici conseguenti all'applicazione del programma è quello dell'interno; perciò esso è parte necessaria nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione e può essere condannato al pagamento del compenso, almeno in solido con il Ministero della giustizia. L'ordinanza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo all'individuazione della pubblica amministrazione obbligata al pagamento, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rende proponibile l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con partecipazione del soggetto tenuto a sopportare l'onere economico.

  • artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002

    Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione segue la disciplina del patrocinio a spese dello Stato quanto a misura e procedimento, ma la legittimazione passiva va individuata nel soggetto obbligato al pagamento.

  • art. 115 d.P.R. n. 115/2002

    Per la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al programma di protezione rinvia alle norme del patrocinio a spese dello Stato solo per misura e procedimento, non per l'individuazione del Ministero obbligato al pagamento.

  • art. 17 d.l. n. 8/1991

    Individua nel Ministero dell'interno l'amministrazione gravata degli oneri economici conseguenti all'applicazione del programma di protezione dei collaboratori di giustizia.

  • art. 13, commi 5 e 6, d.l. n. 8/1991

    È richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina del programma di protezione e degli oneri connessi.

  • art. 8 d.m. n. 161/2004

    Ricompende anche l'assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza tra gli oneri economici a carico del Ministero dell'interno.

  • art. 6, comma 4, lett. e), d.m. n. 161/2004

    Rileva per l'ammissibilità anche provvisoria al programma di protezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Fondamento processuale della decisione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore, la parte necessaria è il soggetto tenuto effettivamente a sopportare l'onere economico della prestazione, e non necessariamente l'amministrazione che applica in via generale la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
  • Quando l'assistenza legale è prestata in favore di una persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, l'obbligo di pagamento del compenso grava sul Ministero dell'interno, che è quindi legittimato passivo nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.
  • La disciplina del patrocinio a spese dello Stato richiamata dall'art. 115 d.P.R. n. 115/2002 opera per la misura del compenso e per il rito di liquidazione e opposizione, ma non modifica l'individuazione dell'amministrazione obbligata al pagamento prevista dalla normativa speciale sul programma di protezione.
  • In presenza di normativa speciale che addossa determinati oneri economici a una specifica amministrazione, il giudice dell'opposizione deve condannare tale amministrazione al pagamento, anche in via solidale con altra amministrazione eventualmente coinvolta nella procedura.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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