Cassazione Penale, Sentenza n. 26446/2026 del 15/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per più episodi di cessione e detenzione di cocaina a fini di spaccio, commessi nel periodo maggio-ottobre 2020, con conferma in appello della responsabilità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per i capi M), N), O) e P) e rideterminazione della pena per la continuazione anche con altro giudicato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, per asserita identità del fatto storico già coperto da giudicato nel precedente procedimento, poiché l'arresto del 14 ottobre 2020 e il sequestro di cocaina sarebbero solo il segmento finale della medesima attività di spaccio; 2) ulteriore censura sul ne bis in idem, lamentando che la Corte d'appello avesse applicato un criterio errato e motivato in modo apparente e congetturale; 3) vizio di motivazione per contraddittorietà, perché la sentenza avrebbe escluso l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem ma poi riconosciuto la continuazione tra i medesimi fatti; 4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di messa alla prova ex art. 168-bis c.p., proposta in appello; 5) violazione degli artt. 132, 133 e 81 c.p. per insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul ne bis in idem, rilevando che i fatti oggetto dei due procedimenti non erano i medesimi: la sostanza detenuta il 14 ottobre 2020 era stata ritenuta residuo di una fornitura precedente e non sovrapponibile alle cessioni già giudicate, anche perché l'ultimo approvvigionamento del capo M risaliva al 27 luglio 2020 e alcune cessioni dei capi N) e O) erano già del maggio 2020. Ha poi escluso ogni contraddizione tra l'insussistenza dell'identità del fatto storico e il riconoscimento della continuazione, sottolineando che la continuazione presuppone proprio la diversità dei reati unificati solo sotto il profilo del disegno criminoso. Quanto alla messa alla prova, ha ritenuto corretta la valutazione prognostica negativa del giudice di merito, anche per mancata produzione del programma di trattamento, richiamando il criterio discrezionale e insindacabile in cassazione se motivato. Infine, ha giudicato congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte territoriale aveva distinto le condotte in base alla gravità oggettiva applicando aumenti differenziati e contenuti. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
il divieto di un nuovo giudizio opera solo quando vi sia identità del fatto storico già definitivamente giudicato; la verifica va compiuta in concreto sui fatti materiali, non sulla sola qualificazione giuridica.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato come parametro convenzionale del ne bis in idem, da coordinare con l'identità sostanziale del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato per il vizio di motivazione, respinto perché la sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente coerente e non apparente.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato per la dedotta nullità per omessa pronuncia sulla messa alla prova.
l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato maggiorenne dipende da una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato e dall'idoneità del programma di trattamento.
richiamato per il controllo sulla determinazione della pena e dei criteri di commisurazione.
indicato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità ai fini sia della messa alla prova sia della pena.
richiamato in relazione alla continuazione tra i reati e agli aumenti di pena; la continuazione presuppone pluralità di fatti storici unificati da un medesimo disegno criminoso.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma applicata ai fatti di detenzione/cessione di stupefacenti ritenuti di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato per la riqualificazione in lieve entità del reato di stupefacenti.
Massime di principio
- Il ne bis in idem richiede l'identità del fatto storico in senso sostanziale, cioè delle concrete circostanze materiali del medesimo episodio; non basta la sovrapponibilità del contesto investigativo o la vicinanza temporale, né rileva la sola analogia della qualificazione giuridica.
- La continuità tra condotte già giudicate e condotte oggetto del nuovo processo non implica automaticamente identità del fatto: la continuazione ex art. 81 c.p. presuppone reati distinti, unificati solo dal medesimo disegno criminoso.
- In tema di stupefacenti, la verifica della sovrapponibilità tra due procedimenti può escludersi quando la sostanza rinvenuta in un secondo episodio sia logicamente e temporalmente riferibile a una distinta fornitura o a un autonomo segmento di condotta rispetto a quello già definito con giudicato.
- La richiesta di messa alla prova dell'imputato maggiorenne richiede una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato, fondata sugli indicatori di cui all'art. 133 c.p. e supportata, ove necessario, da un programma di trattamento; la valutazione è discrezionale e censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o motivazione mancante.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito distingua le singole condotte secondo la loro gravità oggettiva e giustifichi gli aumenti per continuazione con criteri non arbitrari e coerenti.
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