Cassazione Penale, Ordinanza n. 05522/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, erronea applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 in tema di prescrizione, lamentando che il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata riguardava un fatto commesso il 16 marzo 2019, con riferimento a un tasso alcolemico elevato e alla guida notturna, oltre a precedenti penali dell'imputato valorizzati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità negativa dell'imputato; ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, affermando che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017, secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite. Conseguentemente, alla data della sentenza d'appello il termine di prescrizione non era ancora decorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa alla guida con tasso alcolemico particolarmente elevato.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Richiamato quale ulteriore disposizione applicata alla fattispecie contestata.
La Corte afferma che la disciplina introdotta si applica ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e comporta una sospensione del corso della prescrizione tra primo e secondo grado nei limiti indicati dalla legge.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
Nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 prevede la sospensione della prescrizione dopo il deposito della sentenza di primo grado e dopo il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, entro specifici limiti temporali.
Assunto come termine di riferimento per il deposito della sentenza di condanna di primo e secondo grado ai fini del calcolo della sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
La Corte richiama la modifica normativa, precisando però che per i fatti commessi nel periodo intermedio continua ad applicarsi la disciplina della legge Orlando, secondo il principio delle Sezioni Unite.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi concreti e specifici, quali la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, con motivazione non manifestamente illogica.
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017, nonostante la successiva riforma del 2021, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite.
- La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando opera anche per i reati contravvenzionali, ove il dato normativo lo consenta espressamente.
- Ai fini del calcolo della prescrizione nei reati soggetti alla legge n. 103/2017, devono aggiungersi al termine base i periodi di sospensione maturati tra primo e secondo grado, oltre ai termini di deposito della sentenza previsti dall'art. 544 c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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