Cassazione Civile, Ordinanza n. 32193/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso per il pagamento di euro 205.577,16, somma riferita alla vendita di attrezzatura autovelox effettuata in favore della società ingiunta. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal creditore era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello di Bari aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse esaminato in modo superficiale la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali, omettendo una corretta valutazione dell'attendibilità dei testi e del contenuto intrinseco delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente costruite come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione quando la decisione impugnata sia adeguatamente motivata. È stato inoltre richiamato l'art. 348-ter, comma 4, c.p.c. quanto ai limiti del controllo sul vizio motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma la Corte osserva che la doglianza mira impropriamente a una rivalutazione delle prove.
Richiamato come parametro della censura, ma non consente alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
Invocato in relazione all'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che il motivo, pur formalmente fondato su violazione di legge, tende in sostanza a sollecitare un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito; nel caso concreto la decisione impugnata era motivata e quindi non sindacabile nei termini invocati.
Richiamato per i limiti al controllo di legittimità sul vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Usato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove, riservata al giudice di fatto.
- Quando la sentenza di merito ha esaminato gli elementi istruttori rilevanti e risulta adeguatamente motivata, la censura che contesta attendibilità dei testimoni e lettura dei documenti è inammissibile se mira solo a sostituire un diverso apprezzamento probatorio.
- L'onere della prova e la valutazione delle prove non possono essere trasformati in un motivo di legittimità per ottenere un terzo grado di merito.
- In presenza di doppia conforme, i limiti al sindacato sul vizio motivazionale sono particolarmente stringenti e impediscono di rimettere in discussione il fatto accertato dai giudici di merito.
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