Cassazione Civile, Ordinanza n. 30552/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva per ottenere il rilascio di fondi agricoli siti in agro del Comune di Agrigento, asseritamente pervenuti alle parti in via ereditaria e già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato. La destinataria del precetto propose opposizione all'esecuzione; i soggetti procedenti proposero domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per occupazione illegittima dei terreni. Il Tribunale rigettò entrambe le domande e la Corte d'appello confermò la decisione. In cassazione, la sola ricorrente denunciò: 1) violazione degli artt. 1362, 587 e 588 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che lei e un altro germano fossero eredi del padre, valorizzando a tal fine un testamento e una precedente sentenza del Tribunale di Palermo; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., deducendo nullità della motivazione della sentenza d'appello, in sostanza riproponendo la censura precedente sotto il profilo del vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e comunque inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché fondato su documenti e atti processuali non adeguatamente trascritti, localizzati e correlati tra loro nel ricorso. Il secondo motivo è stato giudicato parimenti carente di specificità, perché si limitava a prospettare una nullità della motivazione senza confrontarsi con il perimetro del sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e senza indicare un vizio riconducibile al minimo costituzionale della motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve essere specifico e correttamente impostato rispetto alla censura svolta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per motivazione deve essere incanalata correttamente nel vizio processuale pertinente, non nel vizio di legge sostanziale.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, trascrivendone o riassumendone il contenuto rilevante e indicando dove si trovino nel fascicolo; la mancata osservanza dell'onere comporta inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario indicare la sede di produzione o reperibilità dei documenti rilevanti affinché la Corte possa esaminarli.
La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei limiti del difetto radicale di motivazione, non per semplici insufficienze argomentative.
La motivazione deve essere idonea, ma il suo controllo in cassazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Erano invocati per sostenere una diversa ricostruzione dell'assetto successorio e della qualità di erede, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la valutazione di documenti o atti processuali è indispensabile rispettare l'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.: occorre indicare in modo puntuale il contenuto rilevante del documento, la sua collocazione nei fascicoli di merito e la sua reperibilità nel giudizio di legittimità.
- La mancata trascrizione o localizzazione dei documenti posti a fondamento della censura rende inammissibile il motivo, anche se il materiale documentale esista in atti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure dirette alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo della Cassazione è limitato ai casi di radicale mancanza della motivazione, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità.
- La deduzione di nullità della sentenza per vizio motivazionale deve confrontarsi con il paradigma del 'minimo costituzionale' della motivazione e non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →