Ordinanza n. 3692/2026 - Napoli, Sezione 5
per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente con riferimento all’immobile di sua proprietà sito in Napoli al vico delle Trone 16 a causa dello sprofondamento della sede stradale all’esito dell’omessa manutenzione della sede fognaria sottostante riferibile all’Ente resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di risarcimento dei danni derivanti dallo sprofondamento della sede stradale, dall'omessa manutenzione della rete fognaria e dal ritardo nella cessazione degli effetti dell'ordinanza di sgombero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile, deducendo l'omessa custodia e manutenzione della rete idrica e fognaria ai sensi dell'art. 2051 c.c., nonché il ritardo con cui l'amministrazione avrebbe fatto cessare gli effetti dell'ordinanza di sgombero. Soltanto con la memoria di replica ha prospettato anche la responsabilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il TAR ha rilevato dubbi sulla propria giurisdizione, richiamando il principio secondo cui le controversie relative alla violazione, da parte della pubblica amministrazione, delle regole tecniche e dei comuni canoni di diligenza e prudenza nella gestione e manutenzione dei beni pubblici, quando non investano scelte o atti autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria. Ha inoltre osservato che il precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli si era concluso con una declinatoria di giurisdizione e che il presente giudizio è stato instaurato oltre il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di tale sentenza, sicché potrebbe configurarsi come giudizio autonomo e non come tempestiva riassunzione o riproposizione della causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per il deposito di memorie sulla questione. Il Collegio ha ritenuto rilevante il principio delle Sezioni Unite secondo cui la domanda risarcitoria fondata sull'omessa manutenzione o custodia di beni pubblici, in assenza di contestazione di scelte autoritative, deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Ha altresì ritenuto che, essendo decorso il termine trimestrale previsto per la riassunzione o riproposizione della domanda dopo la sentenza declinatoria di giurisdizione, il TAR non sarebbe vincolato dalla precedente pronuncia e dovrebbe decidere autonomamente la questione di giurisdizione. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
Il ricorrente ha fondato la domanda risarcitoria sull'omessa custodia della rete idrica e fognaria; la norma è richiamata quale titolo della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
La responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione è stata prospettata dal ricorrente soltanto con la memoria di replica.
Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione e consente di assegnare un termine per il contraddittorio scritto.
È richiamato quale disposizione in base alla quale il giudice amministrativo deve pronunciarsi d'ufficio sulla giurisdizione.
nel caso in cui la causa sulla cui domanda il giudice si sia dichiarato privo di giurisdizione non è tempestivamente riassunta o l'originaria domanda non è riproposta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, il processo non prosegue dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, con la conseguenza che il giudice che ne è investito, ancorché sia quello indicato, è tenuto a statuire sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 37 c.p.c. o art. 9 c.p.a., senza essere vincolato dalla precedente sentenza
La mancata tempestiva riassunzione o riproposizione entro tre mesi impedisce la prosecuzione del processo mediante translatio iudicii e rende il nuovo giudizio autonomo, consentendo al giudice adito di riesaminare la giurisdizione.
È richiamato, insieme all'art. 9 c.p.a., quale fondamento del potere-dovere del giudice investito del nuovo giudizio di statuire autonomamente sulla giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie risarcitorie relative all'omessa gestione, custodia o manutenzione di beni pubblici, quando la condotta amministrativa contestata consiste nella violazione di regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza e non nell'esercizio di scelte o poteri autoritativi, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Quando la causa non è tempestivamente riassunta o la domanda originaria non è riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione, il processo non prosegue mediante translatio iudicii; il giudizio successivamente instaurato è autonomo e il giudice adito deve riesaminare la giurisdizione senza essere vincolato dalla precedente sentenza.
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