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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14600/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il solo reato di cui all'art. 697 c.p. e aveva confermato nel resto la condanna pronunciata dal G.u.p. per porto e ricettazione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. Con il primo motivo lamentava che non fosse stata raggiunta la prova dell'elemento psicologico dei reati contestati oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo deduceva carenza di motivazione sulla pena base, ritenuta non perfettamente coincidente con il minimo edittale del reato più grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una mera rilettura del materiale fattuale già esaminato e disatteso dai giudici di merito con motivazione non illogica né contraddittoria. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la pena base era stata determinata in misura pressoché coincidente con il minimo edittale, sicché era sufficiente il richiamo alla congruità della pena e al criterio di adeguatezza, senza necessità di una motivazione più analitica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 c.p.p.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    L'introduzione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione; la presenza di ricostruzioni alternative non integra di per sé vizio se il giudice di merito le abbia esaminate.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi di cui alla norma sono impliciti nel giudizio di adeguatezza della pena, soprattutto quando la pena base è prossima al minimo edittale.

  • art. 697 c.p.

    Reato per il quale la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere.

  • art. 46 della legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata come fonte dell'introduzione nel testo dell'art. 533 c.p.p. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla tenuta dell'elemento soggettivo non è ammissibile quando si traduca in una mera proposta di rivalutazione del fatto già compiuta in modo non illogico dal giudice di merito.
  • L'introduzione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ove la motivazione abbia preso in esame le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa.
  • Quando la pena base viene determinata in misura prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua e può essere soddisfatto con un richiamo sintetico alla congruità o adeguatezza della sanzione, essendo impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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