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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12389/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società aveva promosso azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall. per ottenere la restituzione di rimesse effettuate su un conto corrente bancario nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, sulla base di un orientamento che limitava la revocabilità al differenziale tra massimo scoperto e saldo finale. In appello il fallimento aveva chiesto di anticipare la scientia decoctionis; la banca, in via incidentale, aveva sostenuto che la prova del fido non vi fosse e che le rimesse avessero natura meramente ripristinatoria, non solutoria. La corte d'appello aveva accolto integralmente la domanda revocatoria, ritenendo provata la conoscenza dello stato d'insolvenza sin dal luglio 2002 e la natura solutoria delle rimesse, nonché insussistente la prova di un valido contratto di apertura di credito scritto. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile nella parte relativa alla scientia decoctionis; 2) violazione dell'art. 67 legge fall. e dell'art. 1823 c.c., sostenendo che la revocabilità avrebbe dovuto riguardare solo il saldo finale e nei limiti del rientro effettivo, non le singole movimentazioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione ultra/extra petita, deducendo che il giudice di merito avrebbe rilevato d'ufficio la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non presentava alcuna anomalia denunciabile in cassazione, essendo adeguatamente illustrati gli elementi indiziari a fondamento della scientia decoctionis e mirando il ricorso a una inammissibile rivalutazione del merito. Ha respinto il secondo motivo ricordando che, per le procedure anteriori alla riforma del 2005, la disciplina sopravvenuta dell'esenzione da revocatoria delle rimesse su conto corrente non era applicabile; inoltre ha ribadito che, secondo il consolidato orientamento, le rimesse su conto scoperto sono revocabili singolarmente, senza limitazione al differenziale tra massimo scoperto e saldo finale. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, chiarendo che nel giudizio di revocatoria la contestazione della natura solutoria delle rimesse non è eccezione in senso proprio e che, ove la banca alleghi un'apertura di credito per escludere lo scoperto, grava su di essa l'onere di provarla; la corte territoriale poteva quindi rilevare la mancanza di prova di un valido contratto scritto di affidamento, in applicazione dell'art. 117 TUB e della relativa nullità per difetto di forma. È stata anche data atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fall.

    Per le rimesse su conto corrente effettuate nel periodo sospetto, anteriormente alla riforma del 2005, la revocatoria opera secondo la disciplina previgente; le rimesse su conto scoperto possono essere revocate singolarmente come atti solutori.

  • art. 67, comma 3, lett. b), legge fall.

    La disciplina esentativa introdotta dalla riforma del 2005 non si applica alle procedure iniziate prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1823 c.c.

    Il richiamo alla compensazione o alla natura unitaria del conto non impedisce, nel caso di conto scoperto, di qualificare come solutorie le singole rimesse ai fini della revocatoria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è consentito sindacare sufficienza o contraddittorietà della motivazione fuori dai casi di anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma non è più deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o razionalità della motivazione sulle quaestiones facti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice rileva la mancanza di prova del valido affidamento dedotto dalla banca come fatto impeditivo della revocabilità.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'apertura di credito e del relativo ammontare grava sulla banca che la invoca per sottrarre le rimesse alla qualificazione solutoria.

  • art. 117 TUB

    I contratti bancari devono essere redatti per iscritto; in difetto, il contratto è nullo e tale nullità può emergere dagli atti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia costituzionalmente rilevante; non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, per le procedure anteriori alla riforma del 2005 continua ad applicarsi la disciplina previgente, senza l'esenzione sopravvenuta per le rimesse su conto corrente.
  • Le rimesse effettuate su conto corrente scoperto sono revocabili come singoli atti solutori, senza che la revocabilità debba essere limitata al solo differenziale tra massimo scoperto e saldo finale.
  • Nel giudizio revocatorio la curatela deve provare rimessa, periodo sospetto e scientia decoctionis; se la banca oppone l'esistenza di un'apertura di credito per negare lo scoperto e la natura solutoria delle rimesse, l'onere di provare tale affidamento grava sulla banca.
  • Il contratto di apertura di credito bancario, per essere idoneo a escludere lo scoperto, deve risultare da un valido contratto scritto; la mera delibera interna dell'istituto non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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