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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45722/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 649 c.p.p., deducendo indebite plurime contestazioni per peculato e detenzione ai fini di spaccio su di un unico reperto. Sostiene che le asportazioni operate in tempi ravvicinati (prima 100 g e poi i restanti 886,24 g dello stesso involucro/reperto CRV 455/16) costituiscano manifestazioni della medesima appropriazione e debbano essere assorbite in un unico reato (peculato) e in un unico reato di detenzione ai fini di spaccio, ove applicabile, con conseguente esclusione della duplice punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha qualificato le condotte come reati distinti: le appropriazioni e le condotte di detenzione/spaccio sono state commesse in date diverse (27 febbraio 2017 e 8 marzo 2017), ontologicamente e cronologicamente separate, e pertanto integrano reati autonomi, eventualmente unificabili solo con il vincolo della continuazione. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, per i reati di droga, l'assorbimento opera solo se le azioni sono contestuali o prive di apprezzabile soluzione di continuità e perseguono un unico fine; analogamente per il peculato la rilevanza decisiva è il dato cronologico e la natura istantanea dell'appropriazione. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato di peculato è istantaneo: la consumazione si realizza al momento dell'appropriazione. La Corte ha ritenuto che appropriazioni distinte in date separate integrino reati autonomi, non assorbibili automaticamente in un unico fatto, salvo il ricorrere del vincolo della continuazione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (illeciti in materia di stupefacenti)

    Le diverse condotte previste dall'art. 73 perdono individualità e vengono assorbite solo se costituiscono manifestazioni della medesima sostanza compiute contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità e con unico fine. Se invece sono ontologicamente o temporalmente distinte, configurano reati distinti.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990 (circostanze aggravanti/parametri)

    Norma richiamata per la qualificazione delle condotte in relazione alle aggravanti previste per i reati di stupefacenti; la Corte la applica nel quadro della valutazione della pluralità delle condotte.

  • art. 349 cod. pen. (violazione dei sigilli)

    La violazione dei sigilli può essere un fatto unitario rilevante ai fini del reato di cui all'art. 349, ma la sua esistenza non determina in sé l'assorbimento di successive appropriazioni o detenzioni operate in tempi diversi.

  • art. 649 cod. proc. pen. (motivo di ricorso invocato dal ricorrente)

    Il ricorrente ha invocato la normativa processuale quale parametro per censurare la molteplice imputazione; la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto infondato il motivo sotto il profilo sostanziale (identità del fatto e continuità temporale) e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per il peculato l'atto di appropriazione è istantaneo: se l'appropriazione si realizza in momenti diversi e separati nel tempo, le condotte sono generalmente reati distinti; possono, al più, ricondursi alla continuazione se sussistono i relativi presupposti.
  • Nei reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) l'assorbimento di condotte diverse è possibile solo quando le azioni riguardino la medesima sostanza, siano poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità e perseguano un unico fine; la mera prossimità temporale non basta.
  • Per valutare se più condotte debbano essere considerate un unico reato o reati distinti occorre analizzare tre profili: (i) l'identità dell'oggetto materiale; (ii) la contiguità spazio-temporale (assenza di apprezzabile soluzione di continuità); (iii) l'unicità della finalità criminosa. La mancanza anche di uno solo di questi elementi può comportare la qualificazione come reati distinti.
  • La circostanza della manipolazione di un reperto e della rottura dei sigilli può essere rilevante ai fini di specifici reati (es. art. 349), ma non esime dal valutare separatamente eventuali appropriazioni o detenzioni operate in date diverse.
  • In una difesa incidente, per ottenere l'assorbimento delle imputazioni è essenziale documentare e far emergere la contemporaneità/continuità dell'azione e l'unicità del disegno criminoso; viceversa, il rischio è la conferma di pluralità di reati con imputazioni autonome.

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