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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15031/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un soggetto aveva agito per ottenere somme a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto per attività svolte in favore di una diocesi, sostenendo di avere lavorato come Segretario Generale della Curia nonché come organista e direttore del coro della Cattedrale. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa motivazione su un punto decisivo e, in relazione all’art. 116 c.p.c., insufficiente o contraddittoria valutazione delle prove; con il secondo ha denunciato omessa motivazione e, in relazione all’art. 112 c.p.c., carenza di motivazione sulla applicabilità del principio di subordinazione attenuata del dirigente. Ha inoltre chiesto remissione in termini assumendo che alcuni documenti inviati in Corte fossero stati sottratti dallo spedizioniere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi invocassero il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. oltre i limiti fissati dalle Sezioni Unite e, soprattutto, in un contesto di "doppia conforme", nel quale tale censura non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La declaratoria di inammissibilità ha reso superfluo l’esame dell’istanza di remissione in termini. Nulla è stato disposto sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa motivazione su punto decisivo della causa

    Il vizio di motivazione non è deducibile oltre i limiti elaborati dalle Sezioni Unite; in caso di doppia conforme la censura è inammissibile se non vengono indicate le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove, nella forma prospettata, è stata ricondotta a un vizio motivazionale inammissibile nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione della mancata motivazione sulla subordinazione attenuata del dirigente è stata trattata come censura motivazionale, non scrutinabile nei limiti del ricorso proposto.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di conferma in appello della decisione di primo grado, con medesima ricostruzione del fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134/2012

    È richiamata come norma che ha introdotto i limiti attuali alla proponibilità del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • Cass. SS.UU. n. 8053/2014

    Richiamata per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

  • Cass. SS.UU. n. 8054/2014

    Richiamata per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

  • Cass. n. 23021/2014

    Richiamata in tema di inammissibilità del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • Cass. n. 30646/2019

    Richiamata in tema di inammissibilità del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • Cass. n. 5528/2014

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e dimostrarne la diversità.

  • Cass. SS.UU. n. 4315/2020

    Richiamata in relazione all’obbligo di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio o per lamentare una generica insufficienza della motivazione.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes facti poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello, dimostrando che la ricostruzione del fatto non è coincidente.
  • Le censure che, sotto il profilo della violazione di norme processuali, mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove o la motivazione della sentenza devono rispettare i limiti propri del motivo denunciato, altrimenti sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non si provvede sulle spese di lite; resta ferma la verifica dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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