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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19674/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia del 21/12/2021 che aveva accolto l'appello cautelare della NUOVA A.C.B. S.r.l. quale terzo estraneo e aveva disposto il dissequestro e la restituzione di 79 capi di bestiame sequestrati, nonostante risultasse una controversia civile pendente (opposizione a decreto ingiuntivo) circa la proprietà dei capi. Il Procuratore ha dedotto che, in presenza di contestazione o controversia sulla proprietà, si applica l'art. 324, comma 8 (e l'art. 263, comma 3) cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale deve rimettere la decisione al giudice civile competente e mantenere nel frattempo il sequestro, e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale di Brescia non abbia svolto la necessaria valutazione sulla pendente controversia civile relativa alla proprietà dei capi di bestiame e, pertanto, abbia violato le disposizioni di legge. La sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato al Tribunale di Brescia per un nuovo esame conforme a quanto previsto dall'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.; in concreto la Corte ha disposto che, in presenza di contestazione sulla proprietà, il giudice penale deve rimettere la questione al giudice civile e mantenere il sequestro fino alla decisione civile.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Nel caso di specie il sequestro era stato disposto ex art. 321, comma 2.

  • art. 53 e art. 19, d.lgs. 231/2001

    Riferimenti al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle società, richiamati nell'atto di sequestro quale contesto normativo per le misure patrimoniali.

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    Norma penale indicata quale fattispecie di reato i cui profitti erano oggetto di confisca obbligatoria e che giustificava il sequestro preventivo.

  • art. 263, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di controversia sulla proprietà dei beni sequestrati quando occorra disporre il dissequestro, il giudice penale rimetta le parti davanti al giudice civile competente e mantenga il sequestro in attesa della decisione civile.

  • art. 324, comma 8 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di contestazione della proprietà, il giudice del riesame rinvia la decisione al giudice civile e mantiene il sequestro; la Corte ha richiamato la sua applicazione obbligatoria quando sussista una contestazione rilevante.

  • art. 23, comma 8, n. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale del ricorso da parte della difesa; non incidente sul merito della decisione principale.

Massime di principio

  • Quando la proprietà o altro diritto sulla cosa sequestrata è contestato o esiste una controversia civile (anche se non ancora instaurata formalmente), il giudice penale non può discrezionalmente restituire il bene: deve rimettere la questione al giudice civile competente e mantenere il sequestro in capo al procedimento penale fino alla decisione civile.
  • Il giudice penale è tenuto a verificare la consistenza della contestazione/controversia: se la contestazione è seria (effettiva o anche potenzialmente rilevante) deve disporre la devoluzione al giudice civile; questa valutazione è obbligatoria, non discrezionale.
  • La parte terza che reclama la restituzione (es. acquirente con riserva di proprietà) deve produrre documentazione idonea a dimostrare il proprio diritto, ma la sussistenza di un contenzioso civile pendente sulla titolarità ostacola la restituzione fino alla decisione civile.
  • Se il giudice del riesame omette di valutare la pendente controversia civile e dispone comunque la restituzione, la decisione è vulnerabile di annullamento in Cassazione per violazione di legge e riporterà la questione al giudice di merito.
  • In pratica, chi ritiene di avere diritto a beni sequestrati deve: a) promuovere tempestivamente l'azione civile o difendersi nell'opposizione al decreto ingiuntivo; b) produrre prove contrattuali (es. clausole di riserva della proprietà, fatture, decreti ingiuntivi) per far valere il proprio diritto; c) se il diritto è contestato, chiedere al giudice penale la rimessione al civile ma non pretendere la restituzione immediata.

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