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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Campobasso, Sezione 1

per il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo pretensivo e da ritardo nell’attribuzione del bene della vita.

Giustizia amministrativa202000168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta amministrativa illegittima e ritardata esecuzione del diritto all'assunzione come biologa collaboratrice, riconosciuto con precedente sentenza del Consiglio di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato a un concorso per titoli per due posti di biologo collaboratore, facendo valere la propria appartenenza a una categoria protetta. Sebbene collocata al ventottesimo posto, aveva chiesto l'applicazione della riserva prevista dalla legge n. 482/1968. La Regione aveva negato la richiesta ritenendo non applicabile tale disciplina alla procedura, con conseguente mancata assunzione. Il precedente giudizio amministrativo si era concluso con l'annullamento degli atti e con il riconoscimento del diritto della ricorrente alla riserva di un posto in graduatoria. Dopo il passaggio in giudicato, l'assunzione era intervenuta, ma soltanto molti anni dopo. Il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile l'ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse e inammissibile la domanda risarcitoria proposta in quella sede, precisando che i danni da ritardo nell'attribuzione del bene della vita dovevano essere fatti valere davanti al giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione di legittimità. Nel nuovo giudizio la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle retribuzioni non percepite, del pregiudizio previdenziale e da trattamento di fine rapporto e del danno non patrimoniale. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività e la prescrizione della domanda, mentre l'A.S.Re.M. aveva eccepito anche il difetto di legittimazione passiva. Il TAR aveva già respinto l'eccezione di tardività, estromesso l'A.S.Re.M. e riconosciuto l'an del risarcimento a carico della Regione, disponendo una CTU per la quantificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il danno derivasse dall'illegittimità degli atti della procedura selettiva e dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Ha accolto l'eccezione della ricorrente relativa alla tardività della memoria di replica depositata dalla Regione e non ne ha tenuto conto. Nel merito, ha recepito le conclusioni della CTU e ha liquidato il danno patrimoniale in euro 382.084,97, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali, applicando una riduzione equitativa del 50% rispetto alla retribuzione complessiva che sarebbe stata percepita, detraendo l'aliunde perceptum. Il giudice ha escluso l'integrale corresponsione delle retribuzioni non percepite, poiché il rapporto di lavoro è sinallagmatico e la retribuzione presuppone lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ha inoltre escluso, allo stato, la liquidazione del danno relativo alla differenza pensionistica e al trattamento di fine rapporto, ritenendolo futuro e ipotetico, suscettibile di concretizzazione e delimitazione soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha riconosciuto il danno non patrimoniale, provato anche mediante la documentazione e le presunzioni derivanti dalla lunga frustrazione dell'aspettativa professionale e dalla deviazione della carriera verso mansioni amministrative, liquidandolo equitativamente in euro 5.000. La Regione Molise è stata condannata anche alle spese di lite, pari a euro 3.000, e al compenso del CTU, pari a euro 5.116,32 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    L'azione risarcitoria per la lesione di un interesse legittimo derivante dall'illegittimità dell'azione amministrativa appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; nel caso concreto il danno da ritardo nell'attribuzione dell'assunzione è stato ricondotto agli atti illegittimi della procedura selettiva.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per acquisire gli elementi necessari alla quantificazione del danno.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito degli scritti difensivi in vista dell'udienza devono essere rispettati; la memoria di replica tardiva è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 1226 c.c.

    Il danno è stato liquidato equitativamente, applicando una percentuale di abbattimento alla retribuzione teorica non percepita, in considerazione della mancata prestazione lavorativa e del grado di colpa dell'amministrazione.

  • art. 52 d.P.R. 115/2002

    È stata applicata la maggiorazione del compenso spettante al CTU, posto a carico della Regione.

  • art. 19 l. 482/1968

    La ricorrente aveva documentato l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili ai fini della partecipazione alla procedura e della richiesta di riserva.

  • art. 12 l. 482/1968

    È stato il fondamento normativo invocato dalla ricorrente per ottenere la riserva di un posto in graduatoria in quanto appartenente a una categoria protetta.

  • art. 4, comma 1, l. 135/1990

    La Regione lo aveva richiamato per sostenere la specialità della procedura di reclutamento e l'inapplicabilità della disciplina sulle categorie protette; tale impostazione è stata superata dal precedente giudicato favorevole alla ricorrente.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria relativa ai danni derivanti dal ritardo nell'attribuzione di un bene della vita conseguente all'illegittimità di atti amministrativi lesivi di un interesse legittimo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando il bene della vita sia stato successivamente attribuito in esecuzione del giudicato.
  • In caso di ritardata costituzione di un rapporto di pubblico impiego per illegittima esclusione o mancata assunzione, il danneggiato non ha automaticamente diritto all'integrale corresponsione delle retribuzioni non percepite, perché tali emolumenti presuppongono lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il danno può essere liquidato equitativamente sulla base della retribuzione teorica, ridotta in funzione della mancata prestazione, della condotta dell'amministrazione e dell'aliunde perceptum.
  • Nella quantificazione del danno patrimoniale da ritardata assunzione possono essere considerate, oltre allo stipendio tabellare, le componenti retributive fisse o sostanzialmente automatiche; le indennità collegate a performance o risultati variabili sono computabili, al più, nella misura minima prevista dalla disciplina applicabile.
  • Il danno relativo alla mancata costituzione della posizione previdenziale o alla differenza futura di pensione e trattamento di fine rapporto non è liquidabile quando la sua effettiva concretizzazione e delimitazione dipendano dalla futura cessazione del rapporto di lavoro; resta salva la possibilità di agire successivamente, quando il danno divenga attuale e determinato.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla tardiva assunzione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici e documentazione; la lunga compromissione dell'aspettativa professionale, della dignità e dello sviluppo della carriera può giustificarne la liquidazione equitativa.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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