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Sentenza

Sentenza n. 1680/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e disposto l’accredito di euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, sezione Lavoro, n. 725 del 24 ottobre 2024. La sentenza, non impugnata e notificata in forma esecutiva al Ministero, aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta elettronica, con accredito della somma complessiva di euro 1.000,00. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell’amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente del ricorrente euro 1.000,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza del ricorrente e da esercitare nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Ha escluso la penalità di mora, ritenendo che gli interessi sulla somma dovuta fossero idonei a compensare il danno da ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le finalità di aggiornamento e formazione cui deve essere destinata la somma accreditata sul portafoglio carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di obblighi imposti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione sia rimasto ineseguito.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario, occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non dimostra l’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione puntuale della prestazione entro un termine perentorio e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura e all’entità della prestazione dovuta, gli interessi sulla somma oggetto del giudicato risultino già idonei a compensare il danno da ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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