Sentenza n. 1677/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 gennaio 2025, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, condannando il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva dovuta. La sentenza aveva inoltre disposto il rimborso delle spese di lite. Il ricorrente ha rappresentato che la pronuncia non era stata impugnata, che era divenuta irrevocabile, che era stata notificata all’amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito elementi attestanti l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha precisato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero, rimasto contumace, non ha dimostrato di avere adempiuto. L’amministrazione è stata quindi ordinata a procedere, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’accredito sul portafoglio carta docente della somma riconosciuta dal giudicato. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR ha escluso la penalità di mora, ritenendo che gli interessi moratori sulla somma dovuta siano idonei a compensare il danno da ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato civile all’accredito delle somme sulla carta docente anche per i periodi di servizio considerati nella sentenza ottemperanda.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e utilizzazione della carta docente, alle quali l’amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, deve essere verificata la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pronuncia contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato deve essere ordinata a eseguire la pronuncia entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte.
- La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione alla natura dell’obbligazione e alla presenza di interessi moratori sulla somma dovuta, non risulti necessaria per compensare il danno da ritardo.
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