Sentenza n. 1681/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente ad oggetto l’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di euro 2.000,00, oltre agli accessori previsti dalla sentenza e alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi lamentato l’inerzia ministeriale e il mancato adempimento dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato. Il Ministero, non costituito, non ha fornito elementi dimostrativi dell’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione della pronuncia al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’Amministrazione non si conformi alle statuizioni giudiziali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento. È stato ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, euro 2.000,00 sul portafoglio Carta docente del ricorrente. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha escluso la penalità di mora, ritenendo che gli interessi moratori sulla somma dovuta fossero idonei a compensare il danno da ritardo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale non può essere avviata l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto, il suo decorso ha integrato il presupposto temporale dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di accredito imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale ottemperando.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando una pubblica amministrazione non adempia alle statuizioni che la riguardano, purché siano comprovati il giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- L’azione di ottemperanza presuppone che l’Amministrazione dimostri l’avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza di tale dimostrazione, e quando il giudicato risulti ineseguito, il giudice amministrativo deve ordinare l’esecuzione dell’obbligo conformativo.
- In caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta della parte e alla vana scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora può essere esclusa quando gli interessi moratori già dovuti sulla prestazione oggetto del giudicato siano ritenuti sufficienti a compensare il danno derivante dal ritardo nell’adempimento.
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