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Sentenza

Sentenza n. 1678/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accreditandovi 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata dichiarata esecutiva e notificata al Ministero; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la mancata ottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la relativa notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, constatata l’assenza di prova dell’adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente della ricorrente la somma complessiva di 1.000 euro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio relativo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    costituire in favore di parte ricorrente ... una Carta elettronica ... con accredito ... della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico

    Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo grava sulla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996

    Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione della sentenza esecutiva costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi stabiliti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario, devono risultare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e il decorso dell’eventuale termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi specificamente derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione puntuale della prestazione entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione a un’apposita istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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