Cassazione Civile, Ordinanza n. 35142/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente, già beneficiario senza soluzione di continuità dal 2007 dell'indennità di mobilità in deroga, alla proroga del trattamento per l'anno 2012. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva condannato l'INPS al pagamento. L'Istituto ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 81 c.p.c., sostenendo di essere un mero ente pagatore privo di titolarità passiva, poiché la prestazione sarebbe stata autorizzata dalla Regione e finanziata dall'Erario; (2) violazione dell'art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e delle amministrazioni statali finanziatrici; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provati i presupposti del beneficio senza che il lavoratore avesse assolto l'onere di allegare e dimostrare, in primo luogo, il decreto autorizzativo regionale e l'esistenza delle risorse necessarie. Il controricorrente ha replicato che la disciplina applicabile era quella della mobilità in deroga prevista per la filiera del tabacco dal DM 4 maggio 2006, in attuazione della legge n. 266/2005, con INPS quale unico soggetto passivamente legittimato e senza necessità di chiamare Regione o finanziatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su decreti interministeriali e accordi Stato-Regione non costituenti fonti di diritto e perché prospettavano questioni nuove di fatto, non dedotte e non accertate nei gradi di merito; inoltre, una volta intervenuta l'autorizzazione regionale alla prestazione, la posizione del lavoratore diventa di diritto soggettivo nei confronti dell'INPS, senza necessità di integrare il contraddittorio con la Regione, oramai esaurita la sua funzione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciava una vera violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.: la Corte territoriale aveva valutato prove introdotte dalle parti e aveva correttamente posto a carico del lavoratore la prova dei presupposti, ritenendo poi che, nel caso concreto, l'esaurimento dei fondi non fosse stato dimostrato dall'INPS secondo il principio di vicinanza della prova. L'ordinanza ha confermato la condanna dell'INPS al pagamento delle spese, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è invocato dall'INPS per negare la propria titolarità passiva; la censura è stata ritenuta inammissibile perché costruita su elementi di fatto e fonti non deducibili in cassazione come questioni nuove.
è invocato per sostenere il difetto di integrità del contraddittorio; la Corte ha escluso la necessità di chiamare in causa Regione e finanziatori nella fase successiva all'autorizzazione regionale.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte d'ufficio oltre i limiti o tratta come prove legali elementi soggetti a valutazione; non è configurabile quando si contesta solo la valutazione delle prove.
la violazione è configurabile solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle risultanze probatorie.
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; la Corte non ravvisa una specifica violazione, perché la censura mira alla rivalutazione del merito.
art. 33, comma 21, della legge n. 183/2011
richiamato come disciplina della mobilità in deroga per l'anno 2012; la Corte lo inquadra nel sistema dei trattamenti in deroga finanziati nei limiti delle risorse disponibili.
art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005
costituisce il quadro normativo di riferimento per le concessioni in deroga dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale.
art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
menzionato nella disciplina delle proroghe dei trattamenti in deroga richiamata nel testo.
art. 6 del DM 4 maggio 2006
indicato come base dell'obbligo dell'INPS di corrispondere il beneficio, una volta accertati i presupposti.
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il rinvio alla camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto la mobilità in deroga, dopo l'adozione del provvedimento regionale di autorizzazione, la posizione del beneficiario assume natura di diritto soggettivo azionabile nei confronti dell'ente erogatore; la Regione non deve essere evocata in giudizio se non si contesta la fase amministrativa di autorizzazione.
- Le questioni relative alla titolarità passiva dell'ente pagatore e all'integrità del contraddittorio, quando fondate su atti amministrativi o accordi non aventi natura di fonti del diritto e implicanti accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, non sono scrutinabili per la prima volta in cassazione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, disposte d'ufficio fuori dei limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non è ammissibile se la doglianza mira soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice individui erroneamente la parte onerata della prova; non può essere invocata per contestare la valutazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità delle prove già acquisite.
- In materia di trattamenti in deroga, una volta allegata l'esistenza del provvedimento autorizzativo e della continuità del beneficio, l'eventuale esaurimento dei fondi può essere posto a carico dell'ente tenuto al pagamento secondo il criterio della vicinanza della prova, se il giudice di merito lo ritiene fatto impeditivo o estintivo della pretesa.
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