Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26508/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero di diritti doganali emesso in relazione a diverse operazioni di importazione effettuate nel 2012. L'Ufficio ha contestato che, nella determinazione del valore in dogana delle merci importate, non fossero stati inclusi i diritti di licenza (royalties) dovuti alla licenziante. La società importatrice ha impugnato l'atto e la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello ritenendo, sulla base dei contratti esaminati, che i licenzianti si limitassero a controllare la qualità del prodotto e non avessero un potere di controllo tale da rendere le royalties una condizione della vendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse trascurato alcuni contratti ed esaminato altri estranei alla controversia; 2) violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, deducendo che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità; 3) violazione della disciplina doganale unionale e dei criteri di ermeneutica contrattuale, sostenendo che le royalties avrebbero dovuto essere aggiunte al valore doganale perché i contratti attribuivano al licenziante un controllo sostanziale sul produttore/venditore, tale da integrare la condizione della vendita.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse reso una motivazione complessiva e unitaria e che il richiamo ai singoli contratti avesse solo funzione esemplificativa; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, sia per genericità della censura nel ricorso sia perché l'appello tributario può essere specifico anche in forma sintetica se dall'atto emerge chiaramente la volontà di contestare la decisione; ha accolto il terzo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente valorizzato le clausole contrattuali che potevano costituire indicatori di un controllo del licenziante sul produttore e quindi della sussistenza della condizione di vendita necessaria per includere le royalties nel valore in dogana. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione quando la decisione di merito esprime una motivazione unitaria e il riferimento ai singoli contratti ha funzione solo argomentativa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro per i motivi di ricorso per errori processuali e per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 56 d.lgs. 546/1992.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'appello nel processo tributario non è inammissibile se, pur sintetico, consente di individuare in modo inequivoco le ragioni di doglianza, ricavabili dall'atto nel suo complesso.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma va letta in senso restrittivo quando disciplina una causa di inammissibilità che limita l'accesso alla giustizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge, qui ricondotto dalla Corte a un vizio di sussunzione.

  • art. 2729 c.c.

    È evocato nel terzo motivo, ma la Corte centra la decisione sulla corretta sussunzione dei fatti nella disciplina doganale unionale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati nel motivo ma la Corte ribadisce che la censura non riguarda la ricostruzione dei fatti, bensì la qualificazione giuridica degli stessi.

  • art. 29 del regolamento CEE n. 2913/1992

    È richiamato quale base del criterio del valore di transazione in dogana.

  • art. 32 del regolamento CEE n. 2913/1992

    Le royalties si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo se ricorrono i presupposti normativi, in particolare il riferimento alle merci valutate e la condizione di vendita.

  • art. 157 del regolamento CEE n. 2454/1993

    Le royalties vanno aggiunte al prezzo solo se si riferiscono alle merci oggetto di valutazione e costituiscono condizione della vendita.

  • art. 159 del regolamento CEE n. 2454/1993

    Per i diritti di licenza riferiti a marchi, l'inclusione nel valore doganale richiede ulteriori condizioni, tra cui l'assenza di libertà dell'acquirente di rifornirsi da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 del regolamento CEE n. 2454/1993

    Se il pagamento è dovuto a un terzo, i presupposti si considerano soddisfatti solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.

  • art. 143, paragrafo 1, lettera e), allegato 23 del regolamento CEE n. 2454/1993

    Il controllo tra persone legate sussiste quando una è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sull'altra.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il motivo di appello non è inammissibile per difetto di specificità se, pur in forma sintetica, dall'atto complessivamente considerato emerge in modo chiaro e inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado.
  • In cassazione, la doglianza che contesti la riconduzione dei fatti accertati alla norma applicata integra un vizio di sussunzione e non una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, purché non si metta in discussione la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • Ai fini del valore doganale, i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo di transazione solo se non sono già inclusi, si riferiscono alle merci da valutare e costituiscono una condizione della vendita.
  • La nozione di 'condizione della vendita' non richiede necessariamente una clausola espressa; può risultare dal complesso delle clausole contrattuali e dai rapporti tra venditore, licenziante e acquirente, quando il pagamento delle royalties è economicamente e funzionalmente subordinato alla possibilità di acquistare le merci.
  • Il controllo del licenziante sul produttore o sull'acquirente, rilevante ai fini doganali, va valutato in senso ampio e anche fattuale, potendo desumersi da indicatori quali l'approvazione del fabbricante, le ispezioni produttive, le restrizioni ai fornitori, alla produzione, alla distribuzione o alle strategie commerciali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.