Cassazione Penale, Ordinanza n. 13967/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra tre sentenze irrevocabili emesse per plurimi fatti in materia di stupefacenti: una sentenza della Corte di appello di Roma del 7 novembre 2023 per reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, una sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 19 giugno 2023 per il reato di cui all’art. 74, comma 6, T.U. stupefacenti, e una sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2023 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ritenendo insussistente il medesimo disegno criminoso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, cumulativamente, violazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendosi in sostanza che lo stato di tossicodipendenza avrebbe potuto giustificare l’unicità del disegno criminoso e che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata nella motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, lo stato di tossicodipendenza può essere valorizzato come elemento idoneo a supportare l’unicità del disegno criminoso per reati a esso collegati e dipendenti, ma solo se provato e se sussistono anche le altre condizioni previste dall’art. 81, comma 2, c.p. Nel caso concreto mancava documentazione idonea a dimostrare la tossicodipendenza; inoltre il giudice dell’esecuzione aveva motivato in modo adeguato sull’assenza di un programma unitario, rilevando che i reati risultavano piuttosto determinati da circostanze occasionali e contingenti e che apparivano espressivi di uno stile di vita. Le doglianze del ricorso sono state giudicate aspecifiche e fattuali, perché volte a sollecitare una diversa lettura del provvedimento e a denunciare vizi motivazionali non emergenti dal testo impugnato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre all’annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
La continuazione richiede l’unicità del disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può essere rilevante solo come elemento indiziario, ma non basta da solo in assenza delle ulteriori condizioni di legge.
Norma invocata per ottenere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È disposta l’annotazione ai fini della protezione dei dati personali e dell’eventuale diffusione del provvedimento.
artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale titolo di condanna in una delle sentenze poste a base dell’istanza di continuazione.
art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale titolo di condanna in una delle sentenze poste a base dell’istanza di continuazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, non è sufficiente la mera ripetizione di reati della stessa specie: occorre la prova dell’unicità del disegno criminoso.
- Lo stato di tossicodipendenza può costituire un elemento sintomatico della programmazione unitaria dei reati solo se risulta documentalmente provato e se i fatti siano effettivamente collegati a tale condizione.
- Il giudice dell’esecuzione deve negare la continuazione quando i reati appaiano frutto di occasioni contingenti e non di una preventiva ideazione unitaria.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa lettura del compendio motivazionale o in doglianze fattuali non desumibili dal provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →