Cassazione Penale, Sentenza n. 33619/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e delle norme del Capo III della legge n. 689/1981. La Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza ritenendo preclusiva l'assenza, nella domanda, dell'indicazione dell'ente disponibile e del relativo programma di lavoro e orari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione di merito non ha svolto la necessaria valutazione motivata sull'adeguatezza della pena sostitutiva (valutazione prognostica ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.) e ha errato nel dare rilievo ostativo all'assenza dell'indicazione dell'ente e del programma, poiché tale requisito non è previsto come condizione normativa per l'accoglimento dell'istanza e il giudice dell'esecuzione può acquisire ulteriori informazioni (anche dall'ufficio di esecuzione penale esterna) e fissare udienza per decidere.
Norme richiamate
quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti
La norma disciplina la procedura immediata per l'applicazione delle pene sostitutive e prevede la possibilità, quando non si può decidere subito, di fissare udienza e acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria; non impone come condizione l'esistenza pregià definita di un programma o l'indicazione dell'ente.
Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. ... Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni ... può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
Disposizione transitoria che estende, se più favorevoli, le norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti e autorizza il condannato a chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle pene sostitutive; nel giudizio di esecuzione si applicano, se compatibili, le norme del Capo III e le relative procedure.
art. 56-bis comma 1 legge n. 689/1981 (menzionato)
Menzionato dalla Corte d'appello come riferimento per gli enti disponibili, ma la Cassazione chiarisce che la normativa non rende l'indicazione preventiva dell'ente e del programma condizione necessaria per accogliere l'istanza; tali elementi possono essere acquisiti nell'ulteriore fase istruttoria dell'esecuzione.
Stabilisce la discrezionalità del giudice nella scelta e nell'applicazione delle pene sostitutive, con l'obbligo di valutare l'idoneità delle misure alla rieducazione e alla prevenzione dei reati, nonché di indicare motivatamente la scelta e le prescrizioni richieste.
Fornisce i criteri (personalità del condannato, modalità del fatto, circostanze, pericolosità, ecc.) cui il giudice deve attenersi per la valutazione prognostica sull'opportunità e sulla forma della pena; la Cassazione richiede che la sostituzione sia adeguatamente motivata alla luce di tali criteri.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Richiamato come elemento negativo: la non applicabilità delle pene sostitutive in presenza di condanne o profili tassativamente esclusi (il giudice deve accertare l'assenza di cause ostative quali previste dalla normativa).
Norma richiamata dal transitorio per individuare il giudice competente per le istanze di applicazione delle pene sostitutive (giudice dell'esecuzione).
Massime di principio
- L'assenza, nella domanda del condannato, dell'indicazione dell'ente disponibile o di un programma di lavoro non costituisce di per sé un motivo legale per rigettare la richiesta di pena sostitutiva: il giudice dell'esecuzione deve compiere una valutazione prognostica e può acquisire tali informazioni nell'istruttoria.
- Il rigetto della richiesta deve essere motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e le indicazioni di cui all'art. 58 della legge n. 689/1981; decisioni prive di tale motivazione sono annullabili.
- La procedura prevista dall'art. 545-bis c.p.p. consente al giudice di fissare udienza successiva e di richiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma e la disponibilità dell'ente: il giudice non è obbligato a negare la pena sostitutiva per mera incompletezza formale dell'istanza.
- Per i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, le norme più favorevoli del Capo III della legge n. 689/1981 si applicano per le istanze di pena sostitutiva presentate nei termini previsti dall'art. 95.
- Se la Corte territoriale rigetta l'istanza senza svolgere la necessaria valutazione prognostica o basandosi su condizioni non previste dalla norma, la decisione è suscettibile di annullamento con rinvio.
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