Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28732/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il riconoscimento della sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e in una rilettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e non evidenziava un effettivo vizio della motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, lett. e), c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base della contestazione per il reato unificato sotto il vincolo della continuazione

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individuato come norma incriminatrice del fatto contestato in materia di stupefacenti

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escludendo la mera rilettura del fatto e delle prove

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito con una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui la censura si confronti specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata; non è sufficiente dedurre genericamente una diversa interpretazione delle prove.
  • La denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.