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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29170/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a reiterare doglianze già proposte in appello e già vagliate dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi furti aggravati e per una cessione di stupefacente in concorso e in continuazione. In ricorso ha dedotto, quanto ai furti, carenza di motivazione per l'asserita mancanza di riscontri rispetto al contenuto delle conversazioni intercorrenti tra lui e un coimputato e per il fatto che la sua responsabilità sarebbe stata desunta dalla sola presenza sul luogo dei furti; quanto al capo relativo agli stupefacenti, ha lamentato la mancanza di motivazione sulla ritenuta attendibilità della testimonianza dell'acquirente. La Corte ha ritenuto che tali censure riproducessero pedissequamente i motivi di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che tutti i motivi fossero quindi aspecifici.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato, mediante l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre i motivi di appello senza misurarsi criticamente con le risposte già fornite dal giudice di merito.
  • La mera asserzione di carenza motivazionale non è sufficiente se non è accompagnata da censure specifiche e correlate alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoSpaccioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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