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Ordinanza

Ordinanza n. 832/2026 - Salerno, Sezione 1

per l’ottemperanza alla Sentenza n. 874/2024 del T.A.R. Campania Sez. I di Salerno del 10 aprile 2024, pubblicata in data 22 aprile 2024, notificata in data 5 giugno 2024, assunta a protocollo dell’ente al n. 6174 del 6 giugno 2024;

Giustizia amministrativa202401502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: relazione del commissario ad acta e chiarimenti successivi, contestati per la mancata ostensione integrale di una motivazione sulla mancata erogazione di contributi di ricostruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114 c.p.a. contro la relazione del commissario ad acta, sostenendo che non fosse stata integralmente eseguita la sentenza di ottemperanza in materia di accesso. In particolare, ha lamentato l’omessa ostensione della motivazione, ritenuta doverosa e non meramente stereotipata, della mancata erogazione dei contributi di ricostruzione agli aventi diritto. Ha poi proposto motivi aggiunti contro i chiarimenti depositati dal commissario. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, comunque, l’infondatezza del reclamo, rappresentando che tutti i documenti esistenti contenenti la motivazione della mancata erogazione dei fondi erano già stati consegnati e che non esistevano ulteriori documenti nella sua disponibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il reclamo, prescindendo dall’esame delle eccezioni processuali del Comune perché la domanda era infondata nel merito. Ha ritenuto che la richiesta del ricorrente non riguardasse l’ostensione di documenti, dati o informazioni già esistenti, ma mirasse alla formazione ex novo di un documento contenente una motivazione ritenuta corretta della mancata erogazione dei fondi. Tale pretesa non rientra nell’ambito del diritto di accesso, che può essere esercitato soltanto con riferimento a documenti già formati e detenuti dall’amministrazione e alle informazioni in essi contenute, senza obbligo per l’amministrazione di elaborare dati o creare nuovi documenti. Conseguentemente, il TAR ha dichiarato esaurito l’incarico del commissario ad acta. Ha inoltre liquidato al commissario un compenso forfettario di euro 1.000,00, oltre accessori e al netto di eventuali imposte e voci contributive, detratto quanto eventualmente già corrisposto, ponendolo a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza; il reclamo è stato respinto perché infondato.

  • art. 1, comma 1, lett. d, l. 241/1990

    La nozione di documento amministrativo delimita l’accesso a documenti già formati e detenuti dall’amministrazione.

  • art. 22, comma 4, l. 241/1990

    Il diritto di accesso riguarda documenti esistenti e le informazioni in essi contenute; non impone all’amministrazione l’elaborazione di dati o la formazione di nuovi documenti.

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    Equipara il commissario ad acta agli ausiliari del magistrato ai fini di onorari, indennità e spese connesse all’incarico.

  • art. 21 c.p.a.

    È richiamato in relazione all’equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato.

  • art. 2 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002

    È assunto quale parametro per la determinazione dei compensi degli ausiliari del giudice amministrativo, con riferimento alla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa.

  • art. 51 d.P.R. 115/2002

    Nella determinazione dell’onorario il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

    Consente di determinare il compenso considerando la difficoltà, la completezza e il pregio dell’attività svolta; il TAR ne ha fatto applicazione per la liquidazione equitativa e forfettaria del compenso del commissario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che impone l’ostensione, l’amministrazione adempie rendendo disponibili i documenti, i dati e le informazioni già esistenti e detenuti; il giudice non può imporle, tramite l’accesso, di formare ex novo un documento o di elaborare una nuova motivazione secondo le esigenze valutative del richiedente.
  • Il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 ha per oggetto documenti amministrativi già formati e le informazioni in essi contenute, non una generale pretesa di ottenere dall’amministrazione chiarimenti, ricostruzioni o dichiarazioni appositamente redatte.
  • Quando l’amministrazione dimostra che i documenti esistenti relativi alla richiesta di accesso sono stati integralmente consegnati e che non esistono ulteriori documenti detenuti, non sussiste un ulteriore obbligo di ostensione, anche se il richiedente ritenga il contenuto dei documenti già ricevuti inesatto o non adeguatamente motivato.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato in via equitativa e forfettaria, considerando l’attività concretamente svolta, la difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione; il relativo onere può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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