Ordinanza n. 835/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, quanto a entrambi i ricorsi, di cui il primo integrato da motivi aggiunti: - della deliberazione della Giunta comunale di San Marzano sul Sarno n. 72 del 29.05.2015, avente ad oggetto “piano urbanistico comunale (puc) di cui alla delibera di giunta comunale n.20 del 23.02.2015 - esame e controdeduzioni alle osservazioni”; riguardo ai motivi aggiunti: del decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 34 del 23.05.2016, recante “la dichiarazione di coerenza del p.u.c. di San Marzano sul Sarno alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”; - della proposta di decreto n. 8 del 17.05.2016 della Provincia di Salerno; - della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 dell’8.06.2016 di “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale completo del rapporto ambientale e sintesi non tecnica - regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) - Studio Geologico Tecnico - Studio Agropedologico - Zonizzazione Acustica - Atti di Programmazione Interventi (API)”, nonché della proposta di deliberazione n. 25 del 31.05.2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale di San Marzano sul Sarno, inclusi gli atti provinciali di verifica della coerenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di San Marzano sul Sarno n. 72 del 29 maggio 2015, relativa all’esame delle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale, nonché, con motivi aggiunti, il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 34 del 23 maggio 2016, la proposta provinciale di decreto, la deliberazione consiliare comunale n. 25 dell’8 giugno 2016 di approvazione del PUC e gli atti preparatori. A seguito del decesso del ricorrente originario, il giudizio è stato riassunto dal successore processuale. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2142/2025, è stato inoltre proposto un atto qualificato come autonomo ricorso, ma sostanzialmente destinato a valere quale riassunzione ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Il TAR ha rilevato che la riassunzione costituisce prosecuzione del giudizio originario e non un nuovo gravame. La questione esaminata nell’ordinanza riguarda quindi la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Comune, già costituito nel giudizio originario tramite un difensore successivamente cancellato dall’albo. L’atto di riassunzione era stato notificato direttamente alla PEC del Comune, senza previa conoscenza processuale dell’avvenuta cancellazione del difensore; analogamente, l’avviso di udienza era stato notificato dalla Segreteria direttamente al Comune dopo il fallimento delle notifiche PEC al precedente difensore.
La decisione
Il TAR ha disposto preliminarmente la riunione del giudizio r.g. n. 1505/2025 al giudizio r.g. n. 1951/2015, ritenendo sussistenti i presupposti sostanziali e processuali e qualificando il primo come irritualmente introdotto quale ricorso autonomo, poiché la riassunzione ex art. 105 c.p.a. è prosecuzione del giudizio già pendente. Il Collegio ha quindi rilevato che, in assenza di soluzione di continuità tra i procedimenti, l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere notificato al difensore costituito nel giudizio originario; tuttavia, essendo emerso che tale difensore era stato cancellato dall’albo dal 28 novembre 2023, il Comune risultava privo di difensore. La notifica diretta al Comune non è stata ritenuta ex se sufficiente a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, anche perché la cancellazione non era stata previamente accertata nel processo. Il TAR ha pertanto ordinato al ricorrente di rinotificare, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell’ordinanza, l’atto di riassunzione direttamente al Comune unitamente all’ordinanza stessa. La discussione è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
La riassunzione conseguente all’annullamento con rinvio costituisce prosecuzione del giudizio già pendente e non un autonomo ricorso o gravame.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di giudizi connessi; il TAR ha riunito il giudizio successivamente introdotto al giudizio originario riguardante la medesima vicenda e i medesimi atti.
Massime di principio
- La riassunzione prevista dall’art. 105 c.p.a. costituisce prosecuzione del giudizio originario e deve essere trattata all’interno di tale rapporto processuale, non come autonomo ricorso.
- Quando due procedimenti riguardano la medesima vicenda e gli stessi atti, il giudice amministrativo può disporne la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a., riunendo il giudizio successivo a quello anteriormente pendente.
- Se il difensore costituito nel giudizio originario viene cancellato dall’albo e la parte resta priva di difensore, la corretta prosecuzione del giudizio richiede la rinnovazione della notificazione dell’atto di riassunzione direttamente alla parte, al fine di garantire l’effettiva instaurazione del contraddittorio.
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