Ordinanza n. 8286/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensiva, anche ai fini del riesame: - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per complessivi n. 46 posti nell’Area Funzionari – Famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della Regione Lazio, codice concorso ISPTECLA46, approvata in data 27.1.2026 e pubblicata sul portale “InPA” in data 6.2.2026, laddove non include il nominativo di parte ricorrente e nella parte in cui, in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia-idonei”), riduce a n. 9 gli idonei, non includendo l’arch. Alessandra De Martinis in graduatoria; - della graduatoria finale di merito rettificata del medesimo concorso, approvata in data 25.2.2026 pubblicata sul portale “InPA” il 2.3.2026 laddove non include il nominativo di parte ricorrente e nella parte in cui, per le medesime ragioni, non include l’arch. Alessandra De Martinis tra gli idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e graduatoria finale rettificata di un concorso pubblico per 46 posti di ispettore di vigilanza tecnica, nella parte in cui non includono la ricorrente e limitano il numero degli idonei in applicazione del cosiddetto taglia-idonei
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e anche ai fini del riesame, la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per complessivi 46 posti nell'Area Funzionari, Famiglia professionale "Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza", destinati agli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della Regione Lazio, nonché la successiva graduatoria rettificata. Ha contestato sia la mancata inclusione del proprio nominativo sia l'applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001, che avrebbe ridotto a nove gli idonei, impedendo l'inclusione in graduatoria della ricorrente. Nel corso della camera di consiglio ha inoltre chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso in via definitiva sulla domanda cautelare. Ha ritenuto positivamente valutabile la richiesta di notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati. Ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e sul portale InPA, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, di un loro sunto e degli estremi dell'ordinanza, con l'indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale. La pubblicazione deve avvenire entro 40 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; nei successivi 10 giorni deve essere depositato l'attestato dell'amministrazione sull'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. L'amministrazione deve mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare alla ricorrente l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Il seguito del giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione è indicata come base normativa dell'applicazione del limite numerico agli idonei, che la ricorrente contesta; l'ordinanza non ne esamina il merito.
art. 49 c.p.a.
L'ordinanza applica l'istituto dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, pur senza indicare espressamente nel testo l'articolo.
Massime di principio
- Quando il numero dei potenziali controinteressati è particolarmente elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione del ricorso e degli atti pertinenti sui siti istituzionali individuati dal giudice.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a un termine perentorio per la pubblicazione e a un successivo termine per il deposito dell'attestazione dell'avvenuto adempimento, con previsione della decadenza in caso di inosservanza.
- In caso di notificazione per pubblici proclami, l'amministrazione destinataria della pubblicazione deve mantenere online il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, il provvedimento giudiziale e l'elenco nominativo dei controinteressati sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, nonché rilasciare alla parte ricorrente l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
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