Ordinanza n. 836/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA, notificato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno il 20.04.2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - di tutti atti depositati il 24.05.2023 nel presente giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA, nonché atti depositati dall’Avvocatura dello Stato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA notificato dall’Agenzia delle Entrate. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato gli atti depositati nel giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Nel corso del processo il difensore ha comunicato che la società era in liquidazione e ha successivamente chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo, depositando una nota attestante l’avvio del procedimento per la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il Collegio ha richiamato l’art. 2495 c.c., secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l’immediata estinzione a ogni effetto giuridico. L’estinzione impedisce alla società di agire o di essere convenuta in giudizio e determina un evento interruttivo del processo. La pronuncia non decide nel merito dell’impugnazione della cessazione della partita IVA né sui motivi aggiunti; dispone inoltre la comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è applicata per dare atto dell’interruzione del processo conseguente all’estinzione della società ricorrente.
artt. 299 e ss. c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le norme sul processo civile in materia di interruzione sono richiamate quali disciplina applicabile all’evento interruttivo nel processo amministrativo.
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l’immediata estinzione ad ogni effetto giuridico
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società, che non può più agire o essere convenuta in giudizio e provoca l’interruzione del processo pendente.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese, determinandone l’immediata estinzione a ogni effetto giuridico, impedisce alla società estinta di agire o di essere convenuta in giudizio e costituisce evento interruttivo del processo amministrativo pendente.
- Quando nel corso del giudizio amministrativo si verifica l’estinzione della società ricorrente per cancellazione dal Registro delle imprese, il giudice deve dare atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza decidere il merito della controversia.
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