Ordinanza n. 8319/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, previa sospensiva: - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per complessivi n. 46 posti nell’area funzionari – famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della Regione Lazio, codice concorso ISPTECLA46, approvata in data 27.01.2026 e pubblicata sul portale “inPA” in data 6.02.2026, laddove non include il nominativo di parte ricorrente e nella parte in cui, in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia-idonei”), riduce a n. 9 gli idonei non includendo l’Arch. Claudia Iuliano in graduatoria; - della graduatoria finale di merito rettificata del medesimo concorso, approvata in data 25.02.2026 pubblicata sul portale “inPA” il 2.03.2026 laddove non include il nominativo di parte ricorrente e nella parte in cui, in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia idonei”), riduce a n. 9 gli idonei non includendo l’Arch. Claudia Iuliano in graduatoria; - del decreto del 25.02.2026 comunicato da INL in data 27.03.2026 avente ad oggetto l’“Annullamento e sostituzione del decreto n. 85 del 27 gennaio 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantasei posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Lazio; codice concorso: ISPTECLA46” nella sola parte in cui riduce a n. 55 unità i componenti della graduatoria finale di merito, di cui n. 46 vincitori e n. 9 idonei in applicazione del cd. “taglia-idonei”; - del decreto n. 85 del 27.1.2026 di approvazione della graduatoria finale, non conosciuto, nella sola parte in cui riduce a n. 55 unità i componenti della graduatoria finale di merito, di cui n. 46 vincitori e n. 9 idonei in applicazione del cd. “taglia idonei”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi inclusi (ove e per quanto occorra): (i) del verbale n. 1 del 18.3.2025 della Commissione esaminatrice, trasmesso da INL alla ricorrente con Pec del 27.3.2026 nella parte in cui non prevede una graduazione del punteggio per ogni singolo parametro di valutazione indicato; nonché di tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice, allo stato non conosciuti, contenenti criteri applicativi, determinazioni e/o comunicazioni con cui: a) si è determinata una valutazione della prova scritta non conforme ai criteri di valutazione predeterminati; b) si è formato il punteggio con modalità difformi (anche quanto all’uso/non uso di frazioni decimali) rispetto alle altre graduatorie regionali del medesimo concorso nazionale; c) si è ritenuto applicabile, alla graduatoria ISPTECLA46 Lazio, il limite “taglia-idonei”; d) si è omesso di riscontrare l’istanza di accesso documentale ex l. 7 agosto 1990 n. 241 presentata dalla ricorrente; (ii) dei criteri di valutazione prova scritta unica INL 750 nella parte in cui non hanno previsto una griglia di gradazione del punteggio; (iii) del bando di concorso pubblicato il 29.7.2024 limitatamente alla previsione dell’art. 7.2 laddove è stabilito che “Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il venti per cento (20%) dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali e atti presupposti del concorso per 46 posti di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza presso gli uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della Regione Lazio, nella parte relativa all’applicazione del limite del 20% degli idonei c.d. “taglia-idonei” e alla mancata inclusione della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria finale e quella rettificata del concorso pubblico per 46 posti nell’area funzionari, famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, nonché i relativi decreti di approvazione e gli atti presupposti. Ha contestato, in particolare, la riduzione della graduatoria a 55 componenti, di cui 46 vincitori e 9 idonei, mediante applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001, e la conseguente mancata inclusione della candidata. Sono stati dedotti, tra gli altri profili, la mancata predeterminazione di una graduazione del punteggio per i singoli parametri della prova scritta, la non conformità della valutazione ai criteri prefissati, modalità di formazione del punteggio difformi rispetto ad altre graduatorie regionali del medesimo concorso nazionale, l’illegittima applicazione del limite del 20% agli idonei, l’omesso riscontro di un’istanza di accesso documentale e l’illegittimità della corrispondente clausola del bando. Nel corso della camera di consiglio è stata chiesta l’autorizzazione alla notificazione del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti mediante pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti concorsuali. Ha ritenuto positivamente la richiesta di notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei potenziali controinteressati, e ha ordinato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla gestione del Portale inPA di pubblicare sui rispettivi siti istituzionali un sunto del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e gli estremi dell’ordinanza, con l’elenco nominativo di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale. La pubblicazione deve avvenire entro 40 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza; nei successivi 10 giorni deve essere depositato l’attestato dell’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. L’amministrazione deve mantenere online gli atti pubblicati sino alla sentenza definitiva e rilasciare alla ricorrente l’attestazione della pubblicazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 luglio 2026 per il prosieguo; non è stata quindi resa alcuna decisione sulla domanda cautelare o sull’annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il venti per cento (20%) dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi
La disposizione è richiamata quale base normativa del limite del 20% degli idonei, la cui applicazione alla graduatoria regionale è contestata dalla ricorrente; l’ordinanza non ne definisce la legittimità nel merito.
art. 7.2 del bando di concorso
Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il venti per cento (20%) dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi
La clausola del bando che recepisce il limite del 20% degli idonei è impugnata, ma non viene esaminata nel merito nell’ordinanza.
l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamata in relazione all’istanza di accesso documentale che la ricorrente assume non essere stata riscontrata; l’ordinanza non decide la relativa censura.
artt. 27 e 49 c.p.a.
La disciplina dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami è applicata attraverso l’ordine di pubblicazione rivolto alle amministrazioni coinvolte, in ragione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo coinvolge un numero elevato di potenziali controinteressati, il giudice può autorizzare e disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, individuando modalità, contenuti e termini della pubblicazione.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può comportare l’obbligo per l’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale un sunto del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, del provvedimento giudiziale e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
- Il termine stabilito dal giudice per la pubblicazione e per il deposito dell’attestazione dell’avvenuto adempimento può essere qualificato come perentorio e assistito da una specifica sanzione di decadenza.
- In caso di notificazione mediante pubblici proclami, l’amministrazione può essere obbligata a mantenere disponibili online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio e a rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
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