Ordinanza n. 1037/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2025/2026 e parere presupposto del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale
Esito
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il calendario venatorio regionale deducendo, in sintesi, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento, violazione del principio di precauzione, violazione dell’art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 in materia di valichi montani, violazione dell’art. 7, comma 4, della direttiva 2009/147/CE e dell’art. 18, comma 1-bis, della legge n. 157/1992 quanto alla sovrapposizione tra attività venatoria e migrazione prenuziale, nonché violazione del regolamento UE 2021/57 sull’utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle zone umide. Le censure riguardavano, in particolare, la limitata individuazione dei valichi protetti, l’introduzione di giornate aggiuntive di caccia, i limiti massimi di prelievo dell’allodola e del moriglione, la protrazione della caccia fino al 31 gennaio 2026 per canapiglia, germano reale, gallinella d’acqua e tordo sassello, e la disciplina delle munizioni contenenti piombo. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorso non era stato correttamente notificato all’Ente Produttori Selvaggina, associazione venatoria riconosciuta e parte necessaria ex art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992. Il TAR aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, ma la successiva notificazione del solo ricorso introduttivo non indicava che si trattasse di integrazione del contraddittorio né rendeva noto lo stato del processo e la data dell’udienza. L’Ente non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto invalida l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Produttori Selvaggina, poiché la mera notificazione del ricorso introduttivo, senza l’indicazione della sua funzione integrativa e senza la comunicazione dell’udienza già fissata, non consentiva al destinatario una partecipazione consapevole al giudizio. In applicazione degli artt. 49 e 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il vizio avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, nella parte in cui qualifica come parti necessarie tutte le associazioni venatorie riconosciute nei giudizi di impugnazione dei calendari venatori. Secondo il TAR, la disciplina, considerata insieme al termine ridotto di impugnazione, al rito cautelare accelerato e alla dimensione locale dei calendari regionali, può determinare effetti contrari alle finalità acceleratorie, aggravare gli oneri di notificazione, compromettere l’effettività del diritto di azione e di difesa e dilatare i tempi del giudizio. Il Collegio ha inoltre rilevato una possibile irragionevolezza nel collegare la partecipazione necessaria ad associazioni nazionali, pur in presenza di atti regionali incidenti su interessi territorialmente circoscritti, nonché una possibile alterazione della parità delle parti e dell’effettività della tutela giurisdizionale in materia disciplinata anche dal diritto dell’Unione europea. Il giudizio è stato quindi sospeso e gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, l. 157/1992
In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio.
La disposizione impone la partecipazione necessaria al giudizio di tutte le associazioni venatorie riconosciute in caso di impugnazione del calendario venatorio; il TAR ne ha dubitato la legittimità costituzionale per i possibili effetti irragionevoli e sproporzionati sull’accesso alla giustizia, sulla difesa, sulla parità delle parti e sulla durata del processo.
art. 34, comma 5, l. 157/1992
Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (...).
La norma individua le associazioni venatorie nazionali riconosciute, tra cui l’Ente Produttori Selvaggina, che il TAR ha ritenuto parte necessaria del giudizio.
art. 49 c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
L’integrazione deve essere effettuata entro il termine assegnato e con modalità idonee a porre il destinatario a conoscenza non solo della domanda, ma anche della pendenza e dello stato del processo e dell’udienza di trattazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara (...) improcedibile quando (...) non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato.
La mancata o invalida integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 23 l. 87/1953
Costituisce la base procedurale per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale quando la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.
art. 3 Cost.
Parametro invocato per dubitare della ragionevolezza della disciplina che combina litisconsorzio necessario generalizzato, termini ridotti e rito accelerato, producendo nel caso concreto un aggravamento e un rallentamento del processo.
art. 24 Cost.
Parametro relativo al diritto di azione e di difesa, ritenuto potenzialmente inciso dagli oneri notificatori gravanti sulle associazioni ricorrenti in un contenzioso caratterizzato da una stringente dimensione temporale.
art. 111 Cost.
Parametro relativo al giusto processo e alla parità delle parti, potenzialmente compromessi dalla moltiplicazione delle parti necessarie e dalla conseguente dilatazione dei tempi e degli scritti difensivi.
art. 7, comma 4, direttiva 2009/147/CE
Richiamato quale parametro unionale in materia di divieto di esercizio venatorio durante il periodo di migrazione prenuziale degli uccelli.
art. 18, comma 1-bis, l. 157/1992
Richiamato quale disciplina nazionale attuativa del divieto di caccia durante la migrazione prenuziale.
Regolamento UE 2021/57
Richiamato con riferimento al divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo all’interno o in prossimità delle zone umide.
Massime di principio
- L’integrazione del contraddittorio nel processo amministrativo non si perfeziona necessariamente con la sola notificazione del ricorso introduttivo: l’atto notificato deve rendere il destinatario consapevole che il giudizio è già pendente, che la notificazione è effettuata in esecuzione di un ordine di integrazione e della data dell’udienza di trattazione, così da consentirgli una difesa effettiva.
- La notificazione del solo ricorso introduttivo, priva di indicazioni sulla pendenza del processo, sull’integrazione del contraddittorio e sull’udienza fissata, è invalida quando non consenta al destinatario di comprendere lo stato del giudizio e di costituirsi tempestivamente; se il vizio non è sanato entro il termine perentorio assegnato, il ricorso è improcedibile ai sensi degli artt. 49 e 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione che, nei giudizi di impugnazione dei calendari venatori, qualifica ex lege come parti necessarie tutte le associazioni venatorie riconosciute, quando tale obbligo si cumula con termini di impugnazione ridotti e riti accelerati e può aggravare irragionevolmente gli oneri di notificazione e i tempi del processo.
- La scelta legislativa di assicurare la partecipazione processuale delle associazioni venatorie nei giudizi sui calendari venatori non è di per sé incostituzionale; il dubbio di costituzionalità può riguardare le concrete modalità della disciplina, ove il litisconsorzio necessario generalizzato sia sproporzionato rispetto alla dimensione territoriale dell’atto impugnato e comprometta l’effettività della tutela giurisdizionale.
- Una disciplina processuale che imponga la notificazione a una pluralità di associazioni prive di un obbligo di dotarsi di indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi può incidere sull’effettività del diritto di azione quando, in controversie soggette a termini ravvicinati e a esigenze cautelari urgenti, imponga ricerche complesse, notificazioni tradizionali e rischi elevati di irreperibilità o invalidità.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale applicabile all’impugnazione di un calendario venatorio conserva rilevanza anche dopo la conclusione della stagione di caccia, quando la normativa attribuisca effetti funzionali ai limiti previsti dall’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.
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