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Ordinanza

Ordinanza n. 8294/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento previa sospensiva, anche ai fini del riesame: - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per complessivi n. 46 posti nell’Area funzionari – famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della Regione Lazio, codice concorso ISPTECLA46, approvata in data 27/1/2026 e pubblicata sul portale “inPA” in data 6/2/2026, laddove non include il nominativo di parte ricorrente nella graduatoria, neppure tra gli idonei in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia-idonei”), riducendo a n. 9 gli idonei; - della graduatoria finale di merito rettificata del medesimo concorso, approvata in data 25/2/2026 pubblicata sul portale “inPA” il 2/3/202, laddove non include il nominativo della ricorrente, neppure tra gli idonei, per le medesime ragioni;

Giustizia amministrativa202604151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e graduatoria finale rettificata di un concorso pubblico per 46 posti di funzionario, nella parte in cui non includono la ricorrente neppure tra gli idonei per effetto del limite dei cosiddetti taglia-idonei

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e anche ai fini del riesame, la graduatoria finale e quella rettificata del concorso pubblico per esami per complessivi 46 posti nell’Area funzionari, famiglia professionale “Ispettore Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza”, destinato agli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della Regione Lazio. La contestazione riguarda la mancata inclusione della candidata nella graduatoria, neppure tra gli idonei, in applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001, che avrebbe ridotto a nove il numero degli idonei. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha inoltre chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, in ragione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla sospensione cautelare o sulla fondatezza dei motivi contro le graduatorie. Ha ritenuto positivamente valutabile la richiesta di notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei potenziali controinteressati, individuati nei vincitori e negli idonei collocati nella graduatoria finale. Ha ordinato la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e sul Portale INPA, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, di un loro sunto e degli estremi dell’ordinanza, con indicazione nominativa dei controinteressati, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha imposto il deposito, nei successivi 10 giorni, dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. L’amministrazione dovrà mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare alla ricorrente l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione. Il prosieguo è stato rinviato a una successiva camera di consiglio, la cui data indicata nel dispositivo è il 14 luglio 2025, apparentemente anteriore alla data dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione è richiamata quale base normativa del limite applicato al numero degli idonei nella graduatoria concorsuale; l’ordinanza non ne esamina la concreta interpretazione o legittimità.

Massime di principio

  • Quando il numero dei potenziali controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e degli ulteriori atti processuali sui siti istituzionali individuati dal giudice, con indicazione nominativa dei controinteressati.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, di un loro sunto e degli estremi dell’ordinanza, nonché alla successiva produzione dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione entro termini perentori, a pena di decadenza.
  • In caso di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, l’amministrazione destinataria della pubblicazione deve mantenere online gli atti processuali e l’elenco dei controinteressati sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoDecadenza e tardività

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