Cassazione Civile, Ordinanza n. 27671/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto servizi di sicurezza svolti all'interno di un ipermercato. La committente ha convenuto in giudizio l'appaltatrice chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da condotte, anche penalmente rilevanti, poste in essere da guardie giurate dipendenti o preposte dell'appaltatrice, oltre che da ammanchi di merce quantificati in circa 40.000 euro. Il tribunale aveva riconosciuto una responsabilità della convenuta e liquidato un danno patrimoniale ridotto, condannando anche l'assicuratore alla manleva; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e rigettato la domanda risarcitoria. La ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente preteso dall'attrice la prova dell'inadempimento, mentre avrebbe dovuto bastare l'allegazione della fonte del diritto e del relativo inadempimento secondo l'orientamento delle Sezioni Unite; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo di avere invece allegato in modo analitico le condotte inadempienti entro il termine preclusivo di cui all'art. 183 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., contestando la correzione di errore materiale relativa alla mancata statuizione restitutoria in favore dell'assicuratore dopo la riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o comunque non proponibili in sede di legittimità tutti e tre i motivi: il primo perché la corte d'appello non aveva richiesto la prova dell'inadempimento, ma aveva correttamente sanzionato la mancata specifica allegazione delle circostanze integranti l'inadempimento; il secondo perché la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale allegatorio già esaminato dal giudice di merito; il terzo perché la correzione di errore materiale era stata ritenuta legittimamente utilizzabile per integrare la decisione con la statuizione restitutoria conseguente alla riforma della condanna di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti di ciascuna parte controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma la Corte osserva che nel caso non era in discussione la prova dell'inadempimento bensì la specifica allegazione dei fatti che lo integrano
richiamato per il riparto dell'onere della prova; il creditore deve provare il titolo del diritto e allegare specificamente l'inadempimento, mentre il debitore prova l'adempimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché il fatto era stato esaminato e la censura mirava a una rivalutazione del merito
prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
richiamato come termine preclusivo entro cui devono essere tempestivamente precisate e allegati i fatti costitutivi della domanda
richiamato in tema di correzione degli errori materiali; la Corte conferma la legittimità della correzione quando la statuizione restitutoria sia meramente conseguenziale e omessa per disattenzione
richiamato con l'art. 287 c.p.c. per la procedura di correzione dell'errore materiale
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per adempimento, risoluzione o risarcimento deve allegare in modo specifico non solo la fonte del rapporto, ma anche le concrete circostanze che integrano l'inadempimento dedotto; non è sufficiente una mera formula generica.
- Il riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. non esonera l'attore dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa: la prova dell'adempimento spetta al debitore convenuto, ma l'inadempimento deve essere tempestivamente e specificamente dedotto dall'attore.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione e la censura punti, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio allegatorio o probatorio.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando la sentenza di appello, riformando la decisione di primo grado, ometta per mera disattenzione una statuizione restitutoria che consegue automaticamente alla riforma e non richiede autonome valutazioni discrezionali.
- Le allegazioni e precisazioni del fatto costitutivo della domanda devono essere formulate entro i termini preclusivi fissati per la definizione del thema decidendum; la genericità o tardività delle deduzioni può condurre al rigetto della pretesa per difetto di tempestiva allegazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27586/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27590/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27594/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →