Cassazione Civile, Sentenza n. 1793/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva annullato il verbale con cui la Prefettura aveva contestato a Gaidolfi (conducente) e all'Art Studio s.r.l. (proprietaria) la violazione dell'art. 23 C.d.s. per avere effettuato, con veicolo ad uso speciale, pubblicità non luminosa per conto terzi a titolo oneroso; la Prefettura deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 2 C.d.s. e 57 del relativo regolamento sostenendo che il giudice d'appello avrebbe disapplicato la norma regolamentare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di ricorso non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata e fosse fuori tema rispetto alla fattispecie effettivamente contestata (la contestazione riguardava pubblicità non luminosa, mentre la censura dell'Amministrazione verteva sulla rifrangenza e su diverso inquadramento normativo). Inoltre il ricorso risultava generico e introduceva profili di novità non chiaramente dibattuti in merito alla onerosità. Per questi motivi la Corte non ha accolto il ricorso e non ha regolato spese in questa fase
Norme richiamate
"E' vietata l'apposizione di iscritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purchè sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli"
La norma primaria contiene due precetti distinti: il divieto delle insegne pubblicitarie luminose e la possibilità delle insegne rifrangenti nei limiti fissati dal regolamento; la Corte interpreta che la disciplina dei casi non luminosi deve essere ricostruita tenendo conto dell'articolazione tra norma primaria e successive norme regolamentari
art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada
Il regolamento è stato letto dalla giurisprudenza di merito come integrativo della norma primaria, prevedendo che l'apposizione di scritte e insegne non luminose sia legittima senza ulteriori accertamenti (ossia consentita in via generale), ma la Corte sottolinea la necessità di verificare la corrispondenza tra la fattispecie contestata e l'ambito di integrazione regolamentare
art. 1 legge n. 689/1981 (riserva di legge)
La riserva di legge non consente a fonti subprimarie di stabilire autonomamente sanzioni, ma la legge può prevedere l'eterointegrazione del precetto da parte di norme secondarie se i limiti e i criteri sono sufficientemente individuati dalla legge stessa
DPR 115/2002, art. 13 comma 1 quater
Rilevata la disciplina sul contributo unificato: le amministrazioni dello Stato godono di particolare regime (prenotazione a debito) e possono essere esentate da ulteriori versamenti richiesti per l'impugnazione, come riconosciuto dalla Corte nella sentenza
Massime di principio
- In materia di illecito amministrativo bisogna distinguere chiaramente tra il precetto normativo primario e le integrazioni previste da norme regolamentari: le norme secondarie possono integrare il precetto solo se la legge lo prevede e ne individua i limiti
- Quando si impugna in Cassazione è necessario cogliere e contestare la ratio decidendi della decisione impugnata; censure generiche o fuori tema (che non riguardano la fattispecie effettivamente decisa) sono spesso inammissibili
- Se il verbale di accertamento contesta una specifica fattispecie (es. pubblicità non luminosa su veicolo ad uso speciale), l'Amministrazione deve conformare il motivo di ricorso a tale fattispecie e non mutarne in corso di causa l'oggetto (es. rifrangente/onerosità) senza adeguata base processuale
- Le fonti regolamentari possono autorizzare o limitare determinate apposizioni pubblicitarie (es. rifrangenti) rispetto al divieto generale delle insegne luminose: controllare sempre il contenuto del regolamento di attuazione per valutare la legittimità dell'apposizione
- In sede di Cassazione le argomentazioni nuove e non sviluppate nei gradi di merito sono mal tollerate: introdurre elementi di novità senza averli dibattuti può portare all'inammissibilità
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