Cassazione Penale, Sentenza n. 27735/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto dell'istanza di dissequestro di quantità di oro acquistato con il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. Il ricorrente sosteneva di essere terzo di buona fede titolare della proprietà dei preziosi o, in subordine, del diritto al controvalore in danaro; richiamava la validità contrattuale del prodotto, la mancanza di collegamenti con le società indagate, e la normativa del d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss., art. 58) a tutela dei terzi creditori. Contestava altresì la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto l'appello ripropositivo e privo di nuovi elementi, e aveva rilevato che l'oro risultava non identificabile nelle rimanenze o era stato venduto con versamento del ricavato nel F.U.G.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: l'appello era meramente ripropositivo rispetto a precedenti istanze rigettate senza deduzione di elementi nuovi; mancava l'interesse concreto e attuale poiché, in base agli atti, l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e a versarne il ricavato nel Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), sicché il terzo è rimasto con una posizione creditoria soggetta alla procedura di verifica concorsuale prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.). Benché la buona fede del ricorrente sia stata riconosciuta, ciò non bastava per ottenere immediatamente la restituzione o il controvalore fuori dal procedimento di verifica; inoltre le facoltà contrattuali potranno essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario ove questi subentri ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 159/2011. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal Tribunale quale base per la declaratoria di inammissibilità dell'appello; applicato per evidenziare che l'impugnazione era ripropositiva e priva di elementi nuovi.
Riferimento giurisprudenziale sull'appello cautelare: il gravame deve individuare i punti censurati e motivare con specificità; utilizzato per richiedere adeguata specificità nell'impugnazione.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Norme richiamate per inquadrare la posizione dei terzi estranei al reato: prevedono la procedura di ammissione e verifica dei crediti dei terzi nei procedimenti di sequestro e confisca; il terzo di buona fede ha diritto a chiedere il riconoscimento del credito, ma tale diritto deve essere accertato nella procedura concorsuale prevista dal codice antimafia.
Norma che disciplina la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo: indicata come la sede corretta per far valere il diritto di credito del terzo.
Norma richiamata dalla difesa come possibile rimedio per il riconoscimento del credito; interpretata come parte del meccanismo che consente ai terzi di ottenere il riconoscimento del proprio credito nell'ambito della procedura di verifica.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata per rendere applicabili al procedimento le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011; collegamento procedurale che autorizza l'uso delle norme del codice antimafia nelle fasi di verifica dei crediti.
Prevede che l'amministratore giudiziario possa subentrare nella gestione dell'azienda sequestrata e sia l'unico soggetto legittimato ad esaminare le richieste contrattuali dei terzi e a decidere sulle facoltà contrattuali, eventualmente previa autorizzazione del giudice delegato.
Massime di principio
- Se un terzo chiede il dissequestro di beni oggetto di sequestro preventivo deve proporre elementi nuovi e specifici rispetto a precedenti istanze: istanze ripropositive possono essere dichiarate inammissibili.
- La buona fede del terzo e la titolarità contrattuale non garantiscono automaticamente la restituzione immediata dell'oggetto sequestrato se l'amministratore giudiziario ha ottenuto autorizzazione a vendere il bene; in tale ipotesi il terzo è generalmente ricondotto a una posizione creditoria da verificare nella procedura di ammissione dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011).
- Quando il ricavato è stato versato in appositi fondi (es. F.U.G.) o il bene non è identificabile nelle rimanenze, è probabile che la via corretta sia la domanda di ammissione al passivo e la partecipazione all'udienza ex art. 57 d.lgs. 159/2011, non l'incidente cautelare volto alla restituzione immediata.
- I diritti contrattuali relativi a prodotti come il contratto "Conto Tesoro" possono rimanere validi ma la loro esecuzione potrebbe richiedere l'intervento dell'amministratore giudiziario e l'autorizzazione del giudice delegato; dunque il rimedio concreto spesso è procedurale (ammissione del credito) e non esecutivo diretto.
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale indicare con precisione i punti di censura e dimostrare l'interesse concreto e attuale all'impugnazione: la mancanza di specificità o di vantaggio immediato espone al rischio di inammissibilità.
- Per evitare di essere relegati alla posizione di semplice creditore, il terzo dovrebbe raccogliere e documentare elementi idonei a provare l'identificabilità e la segregazione dei beni (es. depositi in caveau con identificazione, documentazione temporale antecedente al sequestro) e avanzare tempestivamente la richiesta di riconoscimento del credito nella procedura competente.
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