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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06756/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un'importante infiltrazione d'acqua verificatasi nel 2012 in un appartamento di Roma, con danni a soffitti e pareti dell'abitazione sottostante. La proprietaria dell'immobile danneggiato agiva per il risarcimento ex art. 2043 c.c. o art. 2051 c.c. contro la proprietaria dell'appartamento sovrastante. In primo grado la domanda era stata accolta dal Giudice di pace sulla base dell'art. 2043 c.c.; in appello il Tribunale aveva rigettato l'appello principale della convenuta e accolto l'incidentale dell'attore, riqualificando la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi: contestava l'ammissibilità della domanda per asserita imputazione del danno al fatto dell'ospite e non alla cosa; denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; vizi sulla prova testimoniale e sulla sostituzione di un teste nel rito davanti al Giudice di pace; deduceva l'insussistenza dei presupposti sia dell'art. 2043 c.c. sia dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la fuoriuscita d'acqua derivasse da fatto del terzo e/o da caso fortuito; lamentava omessa considerazione della presenza di una terza persona nell'appartamento e della sua condotta; censurava la qualificazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. senza allegazione della custodia e la quantificazione del danno da ritardo operata dal consulente tecnico di ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, rilevando anzitutto la carenza di specificità dell'impugnazione. Nel merito ha ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, richiede il solo nesso causale tra cosa in custodia e danno ed è esclusa solo dal caso fortuito o dalla prova di condotte del danneggiato o di un terzo aventi efficacia causale imprevedibile e inevitabile. Ha affermato che, nel caso di infiltrazioni provenienti da un appartamento, il proprietario è normalmente custode della cosa, anche se l'immobile è utilizzato da terzi o ospiti, e che la presenza di un'ospite rimasta ignota non esclude la responsabilità del custode. Ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, escludendo che le doglianze si traducessero in validi vizi ex artt. 115, 116 e 360 c.p.c. Quanto al danno e alla sua liquidazione, ha ritenuto la censura apodittica e non specificamente sollevata nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base dell'azione risarcitoria aquiliana; nel caso concreto la Corte ritiene comunque corretta la ricostruzione della responsabilità in termini di custodia, non essendo il fatto del terzo idoneo, di per sé, a escludere la tutela risarcitoria se non integra un vero caso fortuito.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è oggettiva, si fonda sul nesso causale tra cosa in custodia e danno e può essere esclusa solo dal caso fortuito o da condotte del danneggiato o di terzi con efficacia causale imprevedibile e inevitabile; il proprietario dell'immobile è normalmente custode della cosa.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio e non in un effettivo errore nell'allocazione dell'onere della prova.

  • art. 320 c.p.c.

    Richiamato in relazione al rito davanti al Giudice di pace e alle deduzioni istruttorie; i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 244 c.p.c.

    Invocato sulle modalità di prova testimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente specificata e non supportata dal richiamo agli atti rilevanti.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato per l'incapacità a testimoniare; la Corte rileva che non risultava indicato dove e come fosse stata eccepita tale incapacità nei gradi di merito.

  • art. 253 c.p.c.

    Citato insieme alle norme sulla prova testimoniale; nessuna violazione specifica è stata adeguatamente dimostrata.

  • art. 257 c.p.c.

    Richiamato sulla sostituzione del testimone; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita omessa pronuncia; la Corte osserva che il motivo non precisa quale sia stata la concreta violazione né se la questione fosse stata devoluta nei precedenti gradi.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice dichiara di non applicare la regola di decisione o utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regime diverso; non è censurabile in cassazione il mero cattivo uso del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per diversi vizi processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché generiche, non autosufficienti o non riconducibili a una reale violazione processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per le dedotte violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state ritenute non specifiche o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di rigetto comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite in relazione al valore della controversia e all'attività processuale svolta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito della motivazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito o l'intervento causale imprevedibile e inevitabile del danneggiato o di un terzo.
  • Nel caso di danni da infiltrazioni provenienti da un immobile, il proprietario è normalmente presunto custode della cosa e risponde anche se l'immobile è utilizzato da ospiti o terzi, salvo che la loro condotta integri un vero fattore causale autonomo e fortuito.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e non indica un effettivo errore nell'allocazione dell'onere probatorio.
  • In cassazione, i vizi ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono configurabili solo in presenza di una vera violazione delle regole legali di prova; non è sindacabile il mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sul peso attribuito ai singoli elementi istruttori.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: le doglianze generiche, apodittiche o non correlate agli atti processuali rilevanti sono inammissibili.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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