Cassazione Civile, Ordinanza n. 07886/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo motivo infondato e il terzo motivo inammissibile. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un proprietario di un fondo ha chiesto la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., deducendo che il proprio terreno fosse intercluso a causa di un forte dislivello interno che impedirebbe di raggiungere la parte alta dalla strada pubblica. I proprietari del fondo indicato come servente hanno contestato la domanda. Il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato l'attore per lite temeraria; in appello la decisione è stata riformata solo in parte limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c. Avverso la sentenza d'appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1051 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l'interclusione valorizzando la possibilità di eseguire lavori interni al fondo senza verificare in concreto fattibilità, eccessivo dispendio o disagio, oltre che per aver ritenuto non provata l'utilità della servitù per il conveniente uso del fondo e per aver applicato, a suo dire, il criterio della via più breve e del minor danno e l'art. 1052 c.c.; 2) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. e ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo apparente e avesse fondato la decisione su soluzioni riguardanti fondi di terzi non evocati in giudizio; 3) violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello respinto la censura sulla liquidazione separata dei compensi, nonostante la difesa dei convenuti con unico avvocato e identica posizione processuale.
Norme richiamate
Per la servitù di passaggio a favore del fondo intercluso il proprietario deve provare lo stato di interclusione; spetta poi al giudice di merito individuare concretamente il tracciato, contemperando maggiore brevità di accesso e minor aggravio per il fondo servente. La verifica non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio verso il proprietario del fondo che risulti più conveniente ma non evocato, potendo il giudice rigettare la domanda e lasciare impregiudicata una successiva azione contro quel proprietario.
La sentenza impugnata non ne ha fatto applicazione in modo decisivo; il richiamo al requisito dell'indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo è stato considerato correttamente riferito anche all'art. 1051 c.c.
Il vizio di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove da parte della Cassazione.
La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta la critica alla sufficienza della motivazione.
L'obbligo di motivazione è rispettato quando la decisione esplicita le ragioni del convincimento in modo non apparente e idoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi.
Non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a valorizzare, ai fini della decisione, un elemento rilevante già compreso nel thema decidendum e non introduce una domanda nuova.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla struttura della difesa e sul numero dei difensori, profilo sottratto al riesame in cassazione.
Richiamato per la condanna per lite temeraria disposta in primo grado; la sentenza d'appello ha inciso solo parzialmente su tale statuizione.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stata applicata la previsione dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in conseguenza del rigetto.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il provvedimento giudiziario deve essere motivato in modo da rendere intelligibile la decisione; la motivazione apparente integra nullità.
Massime di principio
- Nel giudizio per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, il proprietario che agisce deve provare l'interclusione del fondo; la scelta concreta del tracciato spetta al giudice, che deve bilanciare il criterio della maggiore brevità con quello del minor danno per il fondo servente.
- La valutazione sull'effettiva interclusione e sulla possibilità di realizzare opere interne al fondo, quando fondata su consulenza tecnica e accertamenti di merito, non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge se la censura mira in realtà a una diversa lettura delle prove.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se è del tutto mancante o meramente apparente; non è sufficiente lamentare che il ragionamento del giudice sia sintetico o non condiviso dalla parte soccombente.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice richiama, a supporto della decisione, circostanze rilevanti ai fini dei presupposti legali della domanda, senza attribuire tutela a un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Le doglianze sulla liquidazione dei compensi che presuppongono un diverso accertamento del numero dei difensori o dell'effettiva identità della posizione processuale delle parti investono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sono ammissibili in sede di legittimità.
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