Cassazione Civile, Ordinanza n. 15017/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista, incaricato come attestatore nell'ambito di una domanda di concordato preventivo, chiedeva l'ammissione al passivo del successivo fallimento della società debitrice per euro 57.096, invocando la prededuzione oppure il privilegio. Il giudice delegato ammetteva il credito solo in parte, riconoscendo una quota privilegiata ex art. 2751-bis c.c. e una quota chirografaria, ma escludendo la prededuzione. Il professionista proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo che il credito dovesse essere considerato prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., in quanto sorto in relazione alla procedura concorsuale minore. Il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando la soluzione di continuità tra concordato e fallimento, la declaratoria di inammissibilità del concordato e la mancanza di elementi idonei a collegare in concreto la crisi sfociata nel fallimento alla precedente procedura. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., lamentando il mancato riconoscimento della prededuzione al proprio credito professionale alla luce della giurisprudenza più recente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore è prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della prima procedura, secondo un giudizio ex ante rimesso al merito, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. Poiché nel caso concreto la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile, la condizione posta dalla giurisprudenza non ricorreva; inoltre, l'apprezzamento di merito del Tribunale sulla distanza temporale e sulla continuità dell'attività della società non risultava censurabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso per l'ammissione al passivo
norma utilizzata per introdurre la domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
norme che disciplinano l'opposizione allo stato passivo e il relativo ricorso.
la prededuzione del credito del professionista è riconoscibile solo se la prestazione è funzionale alle finalità della procedura e il debitore sia stato ammesso al concordato.
richiamato come riferimento temporale della domanda di concordato ai fini della valutazione della funzionalità della prestazione.
l'ammissione del debitore al concordato è indicata come presupposto necessario per la prededuzione del credito professionale.
richiamato ai fini del privilegio riconosciuto in sede di stato passivo a parte del credito professionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata nel motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
utilizzato come base della declaratoria di inammissibilità del motivo, per contrasto con un principio giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore può essere prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è stata funzionalmente diretta, secondo una valutazione ex ante, alle finalità della procedura concorsuale e alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.
- La prededuzione del credito professionale presuppone, oltre alla funzionalità della prestazione, che il debitore sia stato effettivamente ammesso alla procedura di concordato; la sola presentazione della domanda non basta.
- La valutazione della consecuzione tra procedure e della rilevanza del tempo intercorso tra concordato e fallimento appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
- Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un principio di diritto già consolidato dalle Sezioni Unite, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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