Cassazione Civile, Ordinanza n. 23131/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ausiliario)
La controversia
Un ausiliario del giudice, dopo avere svolto attività di stimatore nell'ambito di una procedura fallimentare, chiese al giudice delegato la liquidazione del proprio compenso. Ritenendo la liquidazione troppo bassa, propose reclamo al tribunale fallimentare, che però rigettò il reclamo confermando la liquidazione del giudice delegato. Il ricorrente impugnò quindi l'ordinanza del tribunale con quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale non avesse esaminato alcune poste del compenso riepilogate nella domanda; 2) nullità per difetto di motivazione e violazione delle norme sulla liquidazione del compenso, per un preteso rigetto implicito di parte della domanda; 3) violazione delle norme sul compenso a vacazioni, perché il tribunale aveva liquidato un numero di vacazioni pari a 1.134,95 anziché arrotondarlo a 1.135, essendo la vacazione infrazionabile; 4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite, perché il tribunale avrebbe applicato uno scaglione di valore superiore a quello corretto, assumendo come valore della controversia quello dell'intera pretesa e non solo della parte non riconosciuta in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e non autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva indicato se e come le questioni relative alle poste asseritamente omesse fossero state dedotte nel reclamo al tribunale; ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo corretto il rilievo secondo cui la vacazione è infrazionabile e quindi il numero delle vacazioni deve essere intero. Per tale ragione ha cassato sul punto l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando il compenso in euro 9.256,37, corrispondente a 1.135 vacazioni. Ha respinto il quarto motivo, affermando che, nel procedimento di reclamo sulla liquidazione del compenso dell'ausiliario, il tribunale non è vincolato dalle ragioni di contestazione ma riesamina la liquidazione secondo i criteri di legge entro il limite della domanda originaria, sicché il valore della causa va parametrato sull'importo complessivamente richiesto dall'ausiliario. È stata quindi confermata la statuizione sulle spese di lite del tribunale, e il ricorrente è stato condannato a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Il reclamo avverso la liquidazione del compenso dell'ausiliario è il rimedio esperibile avverso il decreto del giudice delegato; il provvedimento del tribunale emesso sul reclamo è impugnabile in cassazione perché ha natura decisoria.
art. 111 Cost.
La Corte afferma che la formale intestazione del ricorso come straordinario non incide sull'ammissibilità, rilevando il contenuto sostanziale dell'impugnazione.
La nuova formulazione rende sostanzialmente equiparati, quanto ai motivi, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e il ricorso ordinario.
La censura di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione della questione già devoluta al giudice del reclamo.
La doglianza per difetto di motivazione è stata ritenuta inammissibile per le stesse ragioni di genericità e mancata indicazione della previa devoluzione della questione.
La vacazione ha durata di due ore ed è infrazionabile; il numero delle vacazioni liquidabili deve quindi essere espresso in unità intere.
art. 1, D.M. 30 maggio 2002
È richiamato come disciplina del compenso a tempo dell'ausiliario, da applicare secondo il criterio dell'infrazionabilità della vacazione.
art. 3 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il reclamo in tema di compenso dell'ausiliario è qualificato come sollecitazione a nuovo esame della liquidazione secondo i criteri legali, nei limiti della domanda, e non come impugnazione in senso tecnico.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Nella liquidazione delle spese, il valore della lite nel reclamo va commisurato all'importo complessivamente richiesto dall'ausiliario, poiché il tribunale può rideterminare il compenso secondo legge anche in senso riduttivo.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere nel merito, rideterminando direttamente il compenso.
Il soccombente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice, il decreto del giudice delegato e l'ordinanza resa sul reclamo hanno natura decisoria e sono impugnabili in cassazione; la qualificazione formale dell'impugnazione non è decisiva se dal contenuto sostanziale emerge la volontà di proporre ricorso per cassazione.
- Le censure di omessa pronuncia o di motivazione mancante sono inammissibili se non è indicato con precisione che la questione era stata già devoluta al giudice del reclamo, perché il ricorso deve essere specifico e autosufficiente.
- La vacazione, ai fini della liquidazione del compenso a tempo, è infrazionabile: il numero delle vacazioni deve essere espresso in unità intere e non può essere mantenuto in frazioni decimali.
- Nel reclamo avverso la liquidazione del compenso dell'ausiliario, il tribunale effettua un nuovo esame della liquidazione secondo i criteri di legge entro il limite della domanda, sicché il valore della controversia ai fini delle spese va riferito all'importo complessivamente richiesto dall'ausiliario e non alla sola differenza contestata rispetto alla liquidazione iniziale.
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