Cassazione Penale, Ordinanza n. 13870/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione e cessione di stupefacenti. Ha dedotto vizi di motivazione sia sulla affermazione di responsabilità penale sia sul diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ha contestato la valutazione di colpevolezza, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale richiamava le ammissioni rese dall'imputato circa l'attività di cessione. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto che il diniego fosse correttamente motivato sulla base di precedenti penali e del contesto criminale emerso dagli atti e dalle dichiarazioni dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità, fondata sulle ammissioni dell'imputato, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato secondo criteri giurisprudenziali consolidati, valorizzando elementi ritenuti decisivi quali i numerosi precedenti e l'inserimento in un contesto criminale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta di cessione di stupefacenti
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi
l'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici e non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata
Corte cost. sent. n. 186/2000
la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è collegata alla colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico la correlazione tra le censure proposte e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni astratte o apodittiche.
- La motivazione della sentenza che afferma la responsabilità penale può considerarsi adeguatamente censurata solo se il ricorso si confronta con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito; l'omesso confronto con tali elementi integra aspecificità del motivo.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, oltre che sui precedenti penali e sul contesto personale e criminale emergente dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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