Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13870/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione e cessione di stupefacenti. Ha dedotto vizi di motivazione sia sulla affermazione di responsabilità penale sia sul diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ha contestato la valutazione di colpevolezza, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale richiamava le ammissioni rese dall'imputato circa l'attività di cessione. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto che il diniego fosse correttamente motivato sulla base di precedenti penali e del contesto criminale emerso dagli atti e dalle dichiarazioni dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità, fondata sulle ammissioni dell'imputato, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato secondo criteri giurisprudenziali consolidati, valorizzando elementi ritenuti decisivi quali i numerosi precedenti e l'inserimento in un contesto criminale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta di cessione di stupefacenti

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi

  • art. 591 c.p.p.

    l'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici e non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è collegata alla colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione inammissibile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico la correlazione tra le censure proposte e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni astratte o apodittiche.
  • La motivazione della sentenza che afferma la responsabilità penale può considerarsi adeguatamente censurata solo se il ricorso si confronta con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito; l'omesso confronto con tali elementi integra aspecificità del motivo.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, oltre che sui precedenti penali e sul contesto personale e criminale emergente dagli atti.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.