Cassazione Civile, Ordinanza n. 12180/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale erano stati sequestrati, tra gli altri beni, due assegni circolari intestati alla parte attrice. Uno di essi fu dissequestrato e restituito all’avente diritto quando le esigenze probatorie erano venute meno, ma nel frattempo la banca emittente aveva erroneamente intestato la provvista al Fondo Unico Giustizia, rendendo il titolo nuovamente incassabile solo presso lo sportello emittente dopo lo svincolo della somma. L’attrice imputava ai pubblici ministeri titolari del procedimento, ovvero al personale di segreteria/cancelleria, l’omissione degli adempimenti necessari all’incasso dei titoli, in particolare il mancato invio del cosiddetto "modello C" al F.U.G. e all’avente diritto, e chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio o, in via alternativa, del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni. I convenuti avevano resistito e avevano anche proposto domanda riconvenzionale ex art. 96, primo comma, c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda principale sia la riconvenzionale, ma aveva condannato l’attrice alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. L’appello era stato respinto. In cassazione la ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115, 116 e 210 c.p.c. e degli artt. 1175 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di considerare circostanze decisive e che la vicenda integrasse un illecito aquiliano per violazione dell’art. 150 del testo unico sulle spese di giustizia e delle circolari ministeriali, per non avere la Procura inviato il modello C. Con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese, assumendo che il rigetto della riconvenzionale ex art. 96, primo comma, c.p.c. avrebbe dovuto determinare almeno una compensazione parziale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi, fondata sull’esclusiva responsabilità della banca emittente per avere frainteso la natura del sequestro e per avere indebitamente intestato la provvista al F.U.G., mentre per il sequestro probatorio non vi è trasmissione delle somme al F.U.G. né necessità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di adempimenti di cancelleria per la restituzione all’avente diritto; inoltre, il motivo non prospettava neppure dolo o colpa grave dei magistrati, presupposto della responsabilità ex l. n. 117/1988. Il secondo motivo è stato dichiarato non superante il vaglio di ammissibilità, perché il rigetto della domanda accessoria ex art. 96, primo comma, c.p.c. non incide sulla complessiva soccombenza e non giustifica compensazione delle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e con condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l’asserito pregiudizio derivava dall’errore della banca emittente, non da omissioni della Procura o della cancelleria, osservando che per il sequestro probatorio non opera un automatismo di trasferimento delle somme al F.U.G. e che la restituzione dell’importo all’avente diritto avviene senza necessità di ulteriori adempimenti dell’autorità giudiziaria. Il primo motivo è stato quindi ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi; il secondo, relativo alle spese, è stato respinto perché il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 96, primo comma, c.p.c. non integra soccombenza reciproca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta nel primo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente nella censura sul presunto omesso esame di circostanze decisive; la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente rispetto alla motivazione d'appello.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che il motivo colpisse la reale ratio della decisione impugnata.
Richiamato nel primo motivo, senza che la censura risultasse idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso illecito nell’operato delle amministrazioni, ma la Corte non ha ravvisato un pertinente attacco alla ratio decidendi.
Richiamato per denunciare un errato riparto dell’onere probatorio; la Corte ha comunque dichiarato il motivo inammissibile.
art. 150 del testo unico sulle spese di giustizia
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che mancasse l’invio del modello C; la Corte ha precisato che, nel sequestro probatorio, lo svincolo non richiede tale adempimento.
circolare ministeriale del Ministero della Giustizia del 23.12.2008
Richiamata dalla ricorrente quale parametro dell’asserito illecito; la Corte non ne ha valorizzato la violazione perché la doglianza non era pertinente.
circolare ministeriale del Ministero della Giustizia del 30.7.2009
Parimenti invocata dalla ricorrente in tema di modello C, senza incidere sulla ratio decidendi accolta.
La Corte ha ricordato che la responsabilità dei magistrati richiede, come presupposto indefettibile, dolo o colpa grave, profilo non neppure dedotto in modo utile nel motivo.
Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto corretta la regolazione in base alla soccombenza.
La Corte ha escluso che il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 96, primo comma, c.p.c. integri soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, in quanto contrario a orientamento consolidato sulla irrilevanza della domanda ex art. 96, primo comma, ai fini della soccombenza.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sottolineare l’esigenza che il ricorso individui in modo preciso e pertinente la censura alla ratio decidendi.
Domanda riconvenzionale proposta dalle amministrazioni per responsabilità processuale aggravata; il suo rigetto è stato ritenuto irrilevante ai fini della soccombenza complessiva.
La Corte ha confermato/irrogato la condanna per responsabilità processuale aggravata per l’uso abusivo di un ricorso manifestamente inammissibile, senza necessità di dolo o colpa.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato in chiave sistematica per bilanciare il diritto di accesso alla giustizia con esigenze dissuasive verso impugnazioni abusive.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio di un assegno circolare, il dissequestro e la restituzione all’avente diritto non richiedono, di regola, un previo trasferimento della provvista al Fondo Unico Giustizia né specifici adempimenti di cancelleria, se non previsti dalla disciplina applicabile.
- Per affermare la responsabilità dello Stato o dell’apparato giudiziario per attività giurisdizionale non basta allegare una generica omissione: occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi e, quando si invochi la responsabilità dei magistrati, allegare anche il presupposto soggettivo del dolo o della colpa grave richiesto dalla legge n. 117 del 1988.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una ricostruzione alternativa dei fatti senza colpire specificamente la base logico-giuridica della decisione impugnata.
- Il rigetto di una domanda riconvenzionale accessoria ex art. 96, primo comma, c.p.c. non determina soccombenza reciproca e non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese di lite.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., quale sanzione autonoma e non subordinata alla prova del dolo o della colpa.
- In presenza di soccombenza, le spese seguono la regola generale anche quando la parte vittoriosa sia un’amministrazione dello Stato, con la precisazione che la condanna riguarda le sole spese eventualmente prenotate a debito.
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